Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47908 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47908 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVA ALBERTO N. IL 02/09/1970
avverso la sentenza n. 6200/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 28/10/2015

47928/2015
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame la corte di appello ha già chiarito che la circostanza che il tasso
fosse in aumento trova spiegazione nell’andamento della c.d. curva di Widmark
relativa all’assorbimento e eliminazione dell’alcol da parte del corpo umano, che
durante i primi 30-90 minuti dall’assunzione di alcol è in aumento, mentre
successivamente inizia a scendere. Di tale rilievo non ha tenuto conto il ricorrente le
cui censure del tutto generiche sono pertanto inammissibili.
Anche le censure
in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza
impugnata sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche e trascurano di
considerare che la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla assenza di ragioni
di positiva valutazione del comportamento dell’imputato valutabili ai fini di una
diminuzione della pena come determinata dal giudice di primo grado.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 28/10/2015
Il Consigliere estensore

Oliva Alberto ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato
quella di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186,
co. 2 lett.B), cds, fatto del 25/7/2009.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’accertamento di
responsabilità e alla determinazione della pena.

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