Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47907 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47907 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIGNORINI LUCA N. IL 28/12/1982
avverso la sentenza n. 14/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
21/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V t (st Ué — IV O Ci‘LA
che ha concluso per .A.:1 Z;
o61J

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, con sentenza

n.1478/2012, resa all’esito di decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico
Ministero in data 22.06.2011 con richiesta di rito abbreviato da parte del
difensore dell’imputato contumace, ha dichiarato Luca Signorini responsabile dei
reati (commessi in data 20 luglio 2010) di guida in stato di ebbrezza alcolica (g/I
2,89) e di guida in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell’uso di

in ore notturne e rimanendo coinvolto in sinistro stradale. Il Tribunale, applicata
la continuazione e determinata la pena base con riferimento al secondo reato,
ritenuta l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata
aggravante e applicata la diminuzione per il rito, ha condannato l’imputato alla
pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000 di ammenda, ha disposto la
sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità per 196
giorni ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato erronea
applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) e) cod.proc.pen. deducendo
che: a) le violazioni di cui agli artt.186, comma 2, lett. c) e 187, comma 1, cod.
strada gli sono state contestate in quanto era stato fermato dagli agenti della
polizia municipale a seguito della perdita di controllo del ciclomotore; b) non è
stato rilevato dalla polizia municipale alcun incidente, ma solo la perdita di
controllo del motoveicolo; c) il giudice ha applicato correttamente la normativa di
cui all’art.186 comma 9bis cod.strada in tema di sostituzione della pena
detentiva pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ma ha
erroneamente condannato l’imputato alla sanzione amministrativa della revoca
della patente di guida; d) la giurisprudenza di merito ha affermato la possibilità
di comminare la pena del lavoro di pubblica utilità anche nei casi di incidente
allorché le circostanze attenuanti siano dichiarate prevalenti rispetto
all’aggravante di cui all’art.186 comma 2 bis cod. strada; e) le conseguenze
legate ad una determinata aggravante devono ricorrere solo quando la stessa sia
concretamente applicata, come affermato dalla Suprema Corte in materia di
recidiva.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La Corte ritiene che l’impugnazione, proposta nella forma del ricorso per
cassazione, debba essere convertita in appello. Il ricorso immediato per
Cassazione è, infatti, ammissibile solo per vizi di legittimità che non implichino,
2

sostanze stupefacenti (cannabinoidi) con l’aggravante di aver commesso il fatto

ancorchè indirettamente, questioni di merito, come si desume dalla proponibilità
con tale mezzo di gravame dei soli motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d)
ed e) dell’art.606 c.p.p.
4.1. Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato che contenga – come
nel caso di specie – tra i motivi anche la censura di cui all’art.606 comma 1 lett.
e) c.p.c., non può che essere convertito in appello.
4.2. La censura mossa nel caso in esame è relativa, oltre che alla violazione
di legge per sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi aggravata di cui

per avere il giudice, da un lato, disposto la sostituzione della pena detentiva
pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, evidentemente sul
presupposto che non fosse stato provocato alcun incidente, ed aver, d’altro
canto, condannato l’imputato alla sanzione amministrativa della revoca della
patente di guida, che presuppone l’accertamento dell’aggravante di aver
provocato un incidente stradale.
4.3. Tanto è sufficiente perché sia disposta la conversione dell’impugnazione
in appello, ai sensi dell’art.569 comma 3 cod.proc.pen. (Sez. 6, Ord.
n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv. 223561).
4.4. Il ricorso va pertanto convertito in appello, con trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
PQM
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’Appello di Bologna per l’ulteriore corso
Così deciso in Roma il 19/11/2013

Il Pre-. 5nte

all’art.186 comma 2 bis d.lgs. 285/1992, a contraddittorietà della motivazione

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