Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47903 del 03/11/2016

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47903 Anno 2017
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
c/
A.A.
B.B.
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 16/07/2015 del GIP TRIBUNALE di ROMA

 

/ loglio.«3 kgsh,

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Marilia Di Nardo: “Rigetto dei ricorsi”

Data Udienza: 03/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con distinti provvedimenti del 16 luglio 2015, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma convalidava i provvedimenti del
Questore di Roma del 2 febbraio 2015 e del 15 giugno 2015, ex art. 6
della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di A.A. e di B.B.

nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente
indicate, per anni 8 – per il A.A. – e per anni 5 – per B.B.-, e per la
stessa durata con l’obbligo di comparizione presso un ufficio di P.G. (con
successivi provvedimenti del 2 luglio 2015).
Con successivo provvedimento del 7 settembre 2016, il giudice per
le indagini preliminari di Roma respingeva la richiesta di revoca
dell’obbligo di presentazione alla P.G. presentata da A.A..
2. Ricorrono per Cassazione i destinatari del provvedimento del
Questore – B.B. e A.A. – quest’ultimo anche
contro il successivo provvedimento di rigetto della revoca degli obblighi
del 7 settembre 2016 -, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
B.B. e A.A. (motivi comuni analoghi).
2. 1. Violazione di legge, art. 7, legge 241/1990.
Il ricorrente non ha ricevuto l’avviso di procedimento
amministrativo a suo carico, e nel provvedimento niente è specificato
sulle eventuali ragioni di urgenza che avrebbero consentito l’omissione
dell’avviso. Nonostante il tempo trascorso dai fatti al ricorrente è stato
concesso un termine brevissimo per le sue difese, senza nessun avviso ex
art. 7, I. 241/1990.
2. 2. Difetto di motivazione sulla pericolosità del ricorrente.
Sul punto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma riteneva che sulla pericolosità del soggetto debba pronunciarsi solo

Parra Simon, che avevano disposto nei loro confronti il divieto di accesso

l’autorità amministrativa, ma le S.U. della Corte affermano un diverso
principio (Cass. 44273/2004). Invero la natura di misura di prevenzione
del provvedimento del Questore impone di verificare la pericolosità del
soggetto da parte del giudice della convalida, con controllo sostanziale e
non solo formale.
2. 3. Illogicità della motivazione in ordine ala sussistenza del

Con la memoria difensiva il ricorrente aveva negato di essere
autore dei fatti addebitatigli, in quanto non era a conoscenza della
vettura con le armi vicino alla quale sostava con altre 3-400 persone, in
relazione e a causa della presenza di chioschi bar con bibite fresche. Il
ricorrente non parla con Franceschelli Antonio – titolare della vettura
dove erano depositate le armi – e non compie nessuna azione volta a
dimostrare la conoscenza del carico di armi. Sul punto il giudice si limita
a rilevare la presenza vicino alla vettura, identicamente a A.A., senza
altre specificazioni. Il comportamento attribuito al ricorrente potrebbe
essere attribuito a centinaia di persone. Per altro soggetto nelle stesse
condizioni del ricorrente, Tacchia Simone, il giudice non ha convalidato il
provvedimento del Questore.
2. 4. Difetto di motivazione della convalida in ordine alla durata
del provvedimento.
La motivazione sul punto è del tutto assente e quindi l’ordinanza
deve annullarsi.
2. 5. Violazione di legge, art. 13, comma 3, della Costituzione.
Solo nei casi di necessità ed urgenza l’autorità amministrativa può
limitare la libertà personale. Anche se il provvedimento non ha avuto
esecuzione prima della convalida lo stesso è comunque lesivo della libertà
del ricorrente; inoltre il provvedimento è stato emesso dopo 374 mesi dai
fatti e quindi senza urgenza.
Il giudice nulla scrive sui requisiti di necessità ed urgenza.

fumus e dell’attribuibilità al ricorrente della condotta censurata.

Hanno

chiesto

pertanto

l’annullamento

delle

ordinanze

impugnate.
2. 6. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto
Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
A.A., relativamente al provvedimento di rigetto della revoca
dell’obbligo di presentazione, provvedimento G.I.P. del 7 settembre 2016.

Per i fatti dell’il gennaio 2015 il ricorrente Gotti non è stato
neppure iscritto nel registro delle notizie di reato, mentre due persone
sono state rinviate a giudizio (Galanti e Calfapietra). Il quinto comma
dell’art. 6, I. 401 del 1989, prevede che il divieto e la prescrizione siano
immediatamente revocati qualora anche per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria siano venute meno o siano mutate le condizioni
che hanno giustificato l’emissione. Il A.A. veniva ritenuto responsabile
(quantomeno in concorso) dei reati descritti nella comunicazione notizia
di reato del 31/03/2015. A.A. è gravato poi solo da un precedente per
diserzione, e l’art. 6, comma 1, I. 401/1989 prevede i provvedimenti solo
per chi sia denunciato o condannato. Il A.A. non è stato né denunciato e
né condannato per i delitti previsti dalla norma, non ha preso parte ad
episodi di violenza, pertanto il GIP non poteva convalidare il
provvedimento e comunque avrebbe dovuto revocarlo (vedi Cass. n.
22266/2016). Non si deve applicare un DASPO di gruppo ma individuare
le condotte individuali.
4.

La difesa ha presentato memoria per i due ricorrenti nella

quale ribadiva l’assenza di iscrizione nel registro degli indagati di A.A. e
rappresentava l’assenza di iscrizione anche per B.B.. Ribadiva tutti i
motivi già proposti per il solo A.A. nell’impugnazione del provvedimento
del G.I.P. del 7 settembre 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Violazione di legge. Art. 6, commi 1 e 5, I. 401/1989.

5. I ricorsi risultano infondati e devono rigettarsi.
5. 1. Relativamente al primo motivo, violazione dell’art. 7, I.
241/1989, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nel
ritenere non sussistente un obbligo di avviso: “L’obbligo di preventiva
comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 legge 7
agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l’assenza di necessità e di
urgenza, non è applicabile all’adozione del provvedimento questorile di

sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo
quest’ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed
urgenza. (Sez. 3, n. 10984 del 23/02/2012 – dep. 21/03/2012, Pinelli,
Rv. 25234601; vedi anche Sez. 3, n. 7960 del 03/11/2016 – dep.
20/02/2017, Scalora e altro, Rv. 26930201).
5. 2. Per l’obbligo di firma i ricorrenti, ritengono non motivati i
provvedimenti impugnati, anche relativamente alla durata delle misure (8
anni per A.A. e 5 anni per B.B.).
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive, oggetto della convalida del
provvedimento del Questore è unicamente l’imposizione dell’obbligo di
presentazione alla P.S., sicché il giudice non è tenuto a motivare con
riguardo al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di dette
manifestazioni. (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 – dep. 13/03/2009,
Marchesini e altro, Rv. 242988; vedi anche Sez. 3, n. 10977 del
28/01/2016 – dep. 16/03/2016, P.M. in proc. Balducci, Rv. 266488).
Conseguentemente tutta la motivazione dei provvedimenti
impugnati è riferibile all’obbligo di firma e non anche al divieto di
accesso. L’intero contenuto delle due ordinanzA, quindi, deve valutarsi, e
nelle stesse si descrive adeguatamente il fatto, e si motiva sulla
personalità dell’autore, e sulla necessità dell’obbligo di firma. Non
sussistono, pertanto, ipotesi di interventi di legittimità.
5. 3. Nel caso concreto il ricorrente A.A. è stato ritenuto
responsabile, in concorso con altri tifosi, degli scontri violenti tra le
tifoserie; in particolare il ricorrente è stato individuato e riconosciuto
4

interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni

nell’atto di scagliare un petardo e ripreso mentre stazionava, per lungo
tempo, nelle vicinanze di una vettura carica di armi improprie,
unitamente ad altri soggetti. Nella motivazione del provvedimento
impugnato si evidenzia quindi adeguatamente, e senza contraddizioni o
manifeste illogicità, la gravità dei comportamenti, unita alla precedente
disposizione DASPO del 2006, perché unitamente a Calanti ed Orlandi
aveva esposto uno striscione inneggiante alla cremazione della squadra

Proprio per evitare il ripetersi di gravi fatti, identici a quelli in
analisi, il provvedimento impugnato, ritiene giustificata la misura
dell’obbligo di firma e la sua durata- proprio per la vista gravità dei fatti:
“… pericolosità ed interrelazione esistente tra i vari soggetti”; per il
giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura
dell’obbligo di presentazione, da formularsi sulla gravità e sulla modalità
dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n.
12351 del 02/10/2013 – dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147:
“Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la
misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione presso l’autorità di
polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito
deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle
modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che
possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza”.
Per la possibilità di imporre la presentazione all’autorità di P.S.,
anche senza la precedente violazione di un divieto, vedi Cassazione, Sez.
3, n. 3646 del 09/10/2013 – dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828.
La valutazione sulla congruità della durata della misura, inoltre,
deve ricevere puntuale valutazione sotto il profilo argomentativo,
incidendo su un diritto costituzionalmente protetto che, per essere
limitato oltre il termine minimo di legge – 1 anno – esige una più analitica
giustificazione delle ragioni che ne legittimano la compressione (vedi
Cassazione, 3 sez., n. 52514 del 2014). Nel nostro caso, come sopra
visto, e valutando il provvedimento nel suo intero contenuto, sussiste la
specifica e puntuale motivazione sulla durata, di anni 8, ritenuta congrua,
relativamente alla gravità dei fatti addebitati – scontri violenti tra

avversaria, in un contesto dove furono rinvenute bottiglie molotov.

tifoserie – con feriti da accoltellamento – lancio di un petardo, con la
disponibilità di armi improprie (nella vettura a disposizione dei
facinorosi); potenzialmente idonei a cagionare anche lesioni gravi dei
tifosi avversi, quindi fatti pericolosissimi, proprio in ragione del lancio del
petardo e della disponibilità di altre armi.
6. Per B.B. il provvedimento di convalida rileva come egli sia
stato visto stazionare unitamente ad altri soggetti vicino alla vettura dove

ed inoltre ripreso nell’atto di impossessarsi di una scaletta metallica
(oggetto atto ad offendere), soggetto già colpito dal divieto di accesso del
15 giugno 2015.
Sulla durata della misura, valutando il provvedimento nel suo
intero contenuto, sussiste la specifica e puntuale motivazione sulla
durata, di anni 5, ritenuta congrua, relativamente alla gravità dei fatti
addebitati – scontri violenti tra tifoserie – con feriti da accoltellamento lancio di un petardo, con la disponibilità di armi improprie (nella vettura a
disposizione dei facinorosi), e impossessamento di una scaletta metallica
idonea a cagionare gravi lesioni; fatti potenzialmente idonei a cagionare
anche lesioni gravi dei tifosi avversi, quindi fatti pericolosissimi, proprio in
ragione dell’appropriazione di una scaletta metallica come strumento di
offesa, e della disponibilità di altre armi – nella macchina, a disposizione
di tutti i tifosi, in considerazione del loro elevato numero -.
7. Relativamente alla motivazione delle ragioni di necessità ed
urgenza del provvedimento del Questore – violazione dell’art. 13, comma
3, della Costituzione – si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fatti
ed il provvedimento (quattro mesi circa di distanza) e la gravità e
violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti ai ricorrenti e la
prossimità di competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n.
23305 del 28/01/2016 – dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401) fanno
ritenere come ampiamente motivati i provvedimenti del Questore.
Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo
complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove
evidenzia la gravità dei fatti e la personalità degli autori, come sopra

vi erano ingenti quantitativi di armi (coltelli, bottiglie incendiarie ed altro)

visto. Inoltre in tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del
provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell’art. 6, secondo comma,
della L. n. 401 del 1989, imponga l’obbligo di presentazione ad un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive,
incombe sull’interessato l’onere di provare che detto provvedimento ha
avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato,
essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del

22256 del 06/05/2008 – dep. 04/06/2008, Dal Pra’, Rv. 24024401; vedi
anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 – dep. 07/07/2016, Ragnoli, Rv.
26725601).
Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento
prima della convalida è stata fornita, anzi si ammette che nessuna
esecuzione è avvenuta prima della convalida.
8. Per A.A. anche il secondo ricorso, avverso il provvedimento di
rigetto del 7/09/2016, della richiesta di revoca della misura, risulta
infondato. Il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, senza
contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come distinti sono i
piani del processo penale (responsabilità penale dei fatti) e della misura
disposta dal Questore che trova i suoi presupposti nella pericolosità di
A.A., relativamente alle condotte tenute durante gli scontri – a
prescindere – dalla sua responsabilità penale per le armi sulla vettura.
Infatti, oltre alla denuncia e alla condanna penale, è sufficiente la
partecipazione ad episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive: “Il provvedimento del Questore impositivo
dell’obbligo di presentazione all’Autorità’ di P.S. di cui all’art. 6 L. n. 401
del 1989 presuppone che il destinatario sia stato denunciato o
condannato per uno tra gli specifici reati ivi indicati ovvero che il
medesimo abbia partecipato ad episodi di violenza purché avvenuti in
occasione o a causa di manifestazioni sportive. (Fattispecie di
annullamento senza rinvio di ordinanza di convalida di provvedimento
emesso in relazione alla partecipazione dell’interessato a manifestazioni
di protesta occasionate dalla temuta adozione di provvedimenti legislativi

provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez. 3, n.

volti a prevenire manifestazioni violente negli stadi)” (Sez. 3, n. 27284
del 15/06/2010 – dep. 14/07/2010, Arnetta, Rv. 24792201).

P.Q.M.

processuali.

Così deciso il 3/11/2016

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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