Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4790 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4790 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO MASSIMO N. IL 18/05/1969
avverso la sentenza n. 3213/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
23/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

48796/2013
Motivi della decisione
Il Tribunale di Genova , con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato
Sanfilippo Massimo per il reato di cui all’art. 116 cds, accertato il 25.9.2008.

Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione qui trasmessa dalla Corte di
appello, è inammissibile sotto un duplice profilo.
Il primo è il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione. La sentenza è
stata emessa il 23 giugno 2010, alla presenza dell’imputato, con contestuale deposito
della motivazione; il ricorso (appello) è stato depositato il 12.7.2010, oltre il termine
di 15 giorni stabilito dall’art.585, co.1, lett. a) cod.proc.pen.
Il secondo è la mancata considerazione degli argomenti addotti dalla sentenza
impugnata che ha precisato che alla data del 25.9.2008 l’imputato era stato sorpreso
alla guida di un veicolo privo di patente perché revocata in data 22.7.2008, senza che
potesse diversamente ritenersi per il fatto che il 23.11.2008, e cioè successivamente
alla commissione del reato, fosse intervenuto un provvedimento di sospensiva della
revoca da parte del Tar. Vengono invece dedotti argomenti circa le vicende attinenti
al possesso di due patenti da parte dell’imputato, alla mancata notifica del
provvedimento di revoca della prima, alla conseguente illegittimità della seconda
revoca in quanto basata su un erroneo presupposto che, per l’evidente sconfinamento
nel fatto, non possono essere presi in considerazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014

Il difensore dell’imputato ha presentato appello con il quale sostiene che l’imputato
avrebbe dovuto essere assolto in quanto la patente gli era stata ingiustamente
revocata; egli non aveva mai avuto notizia della prima revoca della patente e perciò
il secondo titolo era valido.

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