Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 479 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 479 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Cuscunà Giuseppe Antonio, nato a Paternò (CT) il 12.6.54
imputato art. 10 ter d.lgs 74/00
avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 25.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 6 di
reclusione in ordine al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs 74/00.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia dichiarato la
prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e si sia limitato a dichiarare l’equivalenza
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
Il giudice, infatti, come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la
giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata
(e che prevedeva l’equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante, non la loro prevalenza).

Questa Corte (Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405; conf. Rv. 232844 e 233369), del resto, in tema di
patteggiamento, ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di

Data Udienza: 25/10/2013

..

ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo
in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria”.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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