Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47899 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47899 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 24/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANTE BIAGIO N. IL 18/03/1981
avverso la sentenza n. 221/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Ritenuto in fatto

CANTE BIAGIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di
primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, così riconoscendolo colpevole del reato
di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990 contestatogli: per avere, in

grammi 6.817, 690, da cui era possibile ricavare n. 272 707 dosi medie singole.

La doglianza riguarda il riconoscimento dell’aggravante della quantità ingente, rispetto
alla quale si assume difetto di motivazione rispetto alle indicazioni sul punto fornite dalle
Sezioni unite, nella sentenza 24 maggio 2012, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Biondi, e
il diniego delle attenuanti generiche, rispetto al quale si contesta la intervenuta
valorizzazione in termini negativi della gravità obiettiva del fatto, desunta sia dal
quantitativo della droga sia dalla “callidità” della condotta (dimostrata, quest’ultima,
dalle modalità dell’occultamento della droga in un apposito alloggiamento ricavato nel
vano portabagagli dell’autovettura utilizzata per il trasporto).

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi
vigenti in materia.

La circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, prevista
dall’articolo 80, comma 2, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, infatti, come di recente

particolare, trasportato e detenuto kg. 106, 526 di hashish, con principio attivo puro di

precisato dalla surrichiamata decisione delle Sezioni unite, non è di norma ravvisabile
quando la quantità sia inferiore a “2000 volte” il valore massimo in milligrammi (valoresoglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006, ferma
restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia
superata (di recente, cfr. anche Sezione III, 27 novembre 2012, Platania; nonché,
Sezione VI, 10 gennaio 2013, Enis ed altro).

Da queste premesse, correttamente risulta ravvisata l’aggravante in una fattispecie in
cui la contestazione riguardava oltre 106 kg. di hashish, con un principio attivo pari a
grammi 6.817, 690 – ergo, superiore a kg. 6- da cui erano ricavabili 272. 707 dosi
medie singole: trattasi, infatti, di quantitativo di molto superiore al limite di501) ,t) ;. di
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principio attivo, per l’hashish, come ricostruibile attraverso le indicazioni delle Sezioni
unite.

Inaccoglibile è anche la doglianza che concerne il diniego delle attenuanti generiche.

Si tratta di doglianza di merito sull’esercizio di un potere discrezionale, quale è quello in
punto di trattamento sanzionatorio, che qui la corte di merito, in linea con le

Vanno ricordati i principi vigenti in materia.

In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa
previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più
favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari
e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere
data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi
ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata
insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa,
quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in
positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del
trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,
adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta
dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili
ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta
necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta
stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell’articolo
133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità
di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti
generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate
anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato (Sezione IV, 28 maggio 2013,
Hoxha)

Per l’effetto, la concessione o il diniego delle circostanze generiche non esige l’esame da
parte del giudice di tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p., bastando che venga
specificato a quale di essi si sia inteso fare riferimento. In questa prospettiva, la
sussistenza delle circostanze suddette può essere esclusa dal giudice con motivazione
basata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, purchè correttamente
argomentate e senza che assuma rilevanza il fatto che in tale operazione valutativa il
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determinazioni del primo giudice, ha motivato in modo satisfattivo.

giudice non abbia effettuato specifici apprezzamenti sui pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sezione III, 20 settembre 2012, Tonini ed altri).

Il giudicante ha rispettato tali principi, valorizzando in modo niente affatto arbitrario la
gravità del fatto e la “callidità” della condotta [nei termini suindicati] e tale
apprezzamento è insuscettibile di essere qui censurato.

13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-

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