Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47899 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47899 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MECCA ALESSANDRO N. IL 01/04/1984
avverso l’ordinanza n. 11220/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 14/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Alessandro Mecca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
emessa dal Tribunale di Milano in data 4/11/2014 con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata a quest’ultimo la
pena di giustizia in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), commesso in Milano il 8/10/2014.
Con il ricorso proposto, l’imputato censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il tribunale omesso di dettare

del fatto e alla conseguente congruità del trattamento sanzionatorio applicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio come le censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla pena applicata devono ritenersi del tutto prive di
rilievo, avendo il giudice a quo sul punto recepito l’accordo delle parti concernente,
tanto la qualificazione giuridica del fatto, quanto la pena consensualmente determinata.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, nel procedimento speciale
disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fondi sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sull’eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta del pubblico ministero e dell’imputato sul merito dell’imputazione
(responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
All’imputato dunque deve ritenersi non consentita la prospettazione, con il ricorso per cassazione, di censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a
meno che la pena determinata (ipotesi non ravvisabile nel caso di specie) non sia
stata quantificata in modo illegittimo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 10286 del
13/02/2013, Rv. 254980; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 18735 del 27/03/2001, Rv.
219852).

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

2

un’adeguata motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giuridica

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/10/2015.

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