Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47897 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47897 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 22/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VANICELLI PAOLO N. IL 24/01/1976
avverso la sentenza n. 3477/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
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Ritenuto in fatto

VANICELLI Paolo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato oil
giudizio di responsabilità per il reato di cui all’articolo 186 del codice della strada,
comma 2, lettera c) del codice della strada ( fatto del 14.11.2008), rigettando la richiesta
di concessione delle attenuanti generiche, della conversione della pena detentiva e della

ha altresì rigettato la richiesta di sostituire la pena irrogata con quella del lavoro di
pubblica utilità, attesa l’assoluta genericità del programma presentato, che si limita ad
indicare un’attività manutentiva sul territorio comunale senza indicare con la necessaria
precisione luoghi, tipologia delle attività ed orari.

Con il ricorso, limitato al trattamento sanzionatorio,

si censura il diniego della

concessione delle attenuanti generiche, della sostituzione della pena detentiva e del
beneficio della sospensione condizionale della pena nonché della sostituzione della pena
con Il lavoro di pubblica utilità, sottolineando con riferimento a tale ultimo punto che è
onere dell’ente comunale indicare specificamente modalità e circostanze entro le quali
debba essere svolto il lavoro di pubblica utilità, onere puntualmente adempiuto nel caso
in esame.

Considerato in diritto

Le censure sono infondate risolvendosi in doglianze di merito su una decisione
soddisfacentemente motivata.

Con riferimento alle attenuanti generiche, vale il rilievo che, ai fini della concessione o
del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e’ sufficiente che il giudice di
merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello (o
quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea
a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è
censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori,

anche

per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive
dell’appellante, non è neppure tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi,
favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità
del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della
concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri,
2

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice di appello

pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le tante, Sezione IV, 8 ottobre 2009,
Esposito): il giudice si è attenuto a tale principio valorizzando negativamente, tra i criteri
valutativi tratteggiati dall’articolo 133 c.p., quello della negativa personalità dell’imputato,
desunta anche solo dai precedenti penali specifici.

Del resto, non va dimenticato che, secondo principio condivisibile, in tema di circostanze
attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è

sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne
deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata
o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla,
di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la
suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di
apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati
ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui
esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il
giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti
in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza
che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione
degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo
degli elementi indicati nell’articolo 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla
entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti generiche (cfr. Sezione II, 22 febbraio 2007, Bianchi ed altri).

Incensurabile è altresì la decisione laddove non è stata accolta la richiesta di sostituzione
della pena detentiva ex articolo 53 s. della legge n. 689 del 1981.

quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della

Va ricordato, infatti, che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una
valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di
cui all’articolo 133 c.p. prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è
intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sezione II, 6 febbraio 2008,
Frediani, rv. 239494, Sez. IV, 24 gennaio 2013, CUK, non massimata).

Qui risulta una decisione che, nel rispettare detto principio, ha sviluppato congrua
motivazione, con richiamo ai precedenti specifici, evidentemente ritenuti ostativi sotto il
profilo prognostico [adempimento delle prescrizioni] come richiesto dall’articolo 58 della
stessa legge. Vi è da aggiungere che i due precedenti specifici configurano condizioni

3

iv

soggettive tout court ostative alla sostituzione (cfr. articolo 59, comma 2, lettera a),
legge cit.).

Infondata è anche la censura sul diniego della sospensione condizionale della pena.
La Corte territoriale, come sopra esposto, ai fini del diniego delle attenuanti generiche,
ha valorizzato negativamente la personalità dell’imputato, desumibile anche solo dai
precedenti penali specifici, traendone, del resto, argomenti per negare anche il beneficio

E, per vero, inaccoglibile è appunto anche la doglianza basata sul mancato
riconoscimento di tale ultimo beneficio, non potendosi censurare in fatto il giudizio
discrezionale motivatamente sviluppato in ordine al rischio di recidiva ostativo alla
concessione della sospensione, secondo il chiaro disposto dell’articolo 164, comma 1, c.p

Infondata è anche la doglianza sulla mancata sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità.
E’ vero che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sezione IV, 19
settembre 2012- 31 ottobre 2012 n. 42485, Sarullo; Sezione IV, 2 febbraio 2012- 8
febbraio 2012 n. 4927, Ambrosi), ai fini della sostituzione della pena detentiva e
pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità (articolo 186, comma 9 bis, del codice
della strada) non è richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso
cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente
che egli non esprima la sua opposizione: la legge, infatti, non impone all’imputato alcun
obbligo determinativo delle modalità

di

esecuzione del trattamento sanzionatorio

sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a
disporre il predetto beneficio (Sezione IV, 19 settembre 2012- 31 ottobre 2012 n.
42485, Sarullo; Sezione IV, 2 febbraio 2012- 8 febbraio 2012 n. 4927, Ambrosi).
Tuttavia la decisione regge al vaglio di legittimità anche sotto questo profilo.
La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non costituisce, infatti, un diritto
dell’imputato, essendo rimessa la relativa applicazione all’apprezzamento discrezionale
del decidente, da esercitarsi avendo riguardo principalmente al parametro costituzionale
espresso dall’art. 27, in particolare, sub specie, della idoneità della misura a tendere alla
rieducazione del condannato, ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., oltre che ai
parametri dettagliati nello stesso art. 186, comma 9 bis del codice della strada.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata si palesa evidente
l’implicito rigetto della istanza di applicazione del citato beneficio, sul rilievo del decidente
volto ad evidenziare la gravità oggettiva del fatto e la personalità del prevenuto, quale
descritta dai suoi precedenti, anche specifici, che ne fanno emergere la particolare
proclività a delinquere, con conseguente pericolo per la collettività, tanto da determinare

4

della sospensione condizionale della pena.

la Corte distrettuale a non riconoscere al Vanicelli

una modifica, in melius, del

trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Così deciso in data 22 ottobre 2013

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali..

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