Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47891 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47891 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MARIO N. IL 11/06/1973
avverso l’ordinanza n. 171/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
13/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 20/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 21.40912013 R.G.

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Udienza del 20 novembre 2013

Rileva
1. — Con ordinanza deliberata il 13 luglio 2012 e depositata il 13
agosto 2012, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta del condannato
Mario Bevilacqua, di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza di quella Corte territoriale 23 novembre 2010, motivando: l’instante non ha neppure allegato di non aver avuto
conoscenza del provvedimento; peraltro il giudizio di appello è
stato celebrato colla partecipazione del difensore di fiducia
domiciliatario presso il quale era stato notificato il decreto di
citazione del giudicabile.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, mediante dichiarazione resa il 29 ottobre 2012, ai
sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa di
reclusione di Milano — Bollate, colla quale ha dichiarato promiscuamente di denunziare inosservanza ed erronea applicazione
dell’articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. e dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
2.

Il ricorrente, premettendo di non aver avuto conoscenza né del
processo, né della condanna, e asserendo di essere stato assistito da un difensore di uffiico, deduce: spetta al giudice della esecuzione dimostrare, ai fini del diniego della restituzione nel termine cui l’imputato (contumace) ha diritto, dimostrare la «effettita conoscenza» del procedimento o del provvedimento e la
volontaria rinuncia a comparire o impugnare; la elezione di

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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Oscar Cedrangolo, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

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Udienza del 20 novembre 2013

domicilio non comporta la conoscenza degli atti non notificati
«perché il destinatario risulta sconosciuto»; la Corte territoriale
ha misconosciuto la novella dell’articolo 175, comma 2, cod.
proc. pen. e ha fatto ricorso a non consentite «presunzioni legali
di conoscenza»; la notifica eseguita mediante consegna al difensore di ufficio, ai sensi dell’articolo 161, comma 4, cod. proc.
pen., non è idonea a provare la effettiva conoscenza dell’atto
notificato; la ordinanza impugnata contrasta con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine alla
partecipazione dell’imputato al giudizio; la contraria opinione
renderebbe necessaria la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 175, comma 2, cod. proc.
pen. (siccome erroneamente interpretato), per violazione degli
articoli 3, 10, 11, 24, 111 e 117 della Costituzione in relazione
all’articolo 6 della Convenzione cit.
Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 26 marzo 2013, obietta: il ricorrente,
a dispetto del contrario assunto della parte, era assistito da due
difensori di fiducia; ai fini della conoscenza effettiva dell’ imputato del provvedimento, la notificazione eseguita mediante
consegna al difensore di fiducia equivale alla personale notificazione alla parte.

3.

4. —Il ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente risulta dalla
4.1
sentenza di condanna che il Bevilacqua è stato assistito nel
corso del giudizio di appello da difensore di fiducia.

Il ricorrente, genericamente adducendo di essere stato assistito
da un difensore di fiducia, ha trascurato di confutare specificamente la citata evidenza documentale.
Pertanto il ricorso risulta, sul punto, privo del requisito della
specificità, prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c),
cod. proc. pen. e sanzionato a pena di inammissibilità dall’ articolo 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

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Ricorso n. 21 .409/2013 R.G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 20 novembre 2013

4.2 — La giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione
è consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo
il quale «non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato
un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo,
quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la
notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato “in absentia” abbia avuto effettiva cono(Sez. 6, n.
scenza del procedimento e del relativo esito decisorio»
22247 del 04/02/2011 – dep. 03/06/2011, Tanzi, Rv. 250054; cui
adde Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011 – dep. 11/02/2011, Minicozzi,
Rv. 249466; Sez. 5, n. 24707 del 31/03/2010 – dep. 30/06/2010,
Gallo, Rv. 248472; Sez. 1, n. 30739 del 12/07/2007 – dep.
27/07/2007, Ousane, Rv. 237089; Sez. 2, n. 15903 del
14/02/2006 – dep. 09/05/2006, Ahmed ed altro, Rv. 233620; Sez.
1, n. 3998 del 18/01/2006 – dep. 01/02/2006, Velinov, Rv.
233351).
Lo «stretto rapporto fiduciario» tra il difensore domiciliatario e
l’assistito che lo ha nominato comporta, infatti, la conoscenza
non meramente formale, bensì effettiva del procedimento e degli atti notificati mediante consegna al legale.
Manifestamente infondata è pertanto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 175, comma 2, cod. proc. pen.
nella interpretazione del diritto vivente, sollevata dal difensore
sul presupposto affatto fallace che la notifica, eseguita mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario, non implichi
la conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento
da parte del destinatario.
4.3 — Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

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Ricorso n. 21.409/2013 R. G. *

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 21.409/2013 R.G. *

Udienza del 20 novembre 2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 1.000
(mille) alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 novembre 2013.

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