Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4789 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4789 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIZZA ALESSANDRO N. IL 12/01/1987
avverso la sentenza n. 631/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

111 Zizza Alessandro

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186.2 del Codice della strada è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: si argomenta che non vi è prova che l’imputato avesse concretamente assunto il
medicamento di cui si assume il rilievo ai fini dell’esito dell’alcoltest.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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