Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47889 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47889 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORALLO GAETANO N. IL 17/04/1937
avverso l’ordinanza n. 790/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 05/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 20/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 15.303/2013 R.G. *

Udienza del 20 novembre 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Giovanni D’Angelo, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
giudice a quo per nuovo esame.

1. — Con ordinanza deliberata il 5 dicembre 2012 e depositata il
6 dicembre 2012, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di riabilitazione avanzata dal condannato
Gaetano Corallo, giudicato con sentenza della Corte di appello
di Milano 2 dicembre 1998.
Il Collegio ha motivato: la richiesta è infondata; l’instante non
ha dimostrato né l’adempimento delle obbligazioni civili derivate dal reato, né la impossibilità di adempiere; inoltre la omessa rifusione integrale delle spese di giustizia rende la richiesta inammissibile.
2. — Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto del 1° febbraio 2013, col quale ha denunziato, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod.
proc. pen. mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
censurando la omessa considerazione della memoria difensiva,
corredata dalla ricevuta di pagamento delle spese di giustizia, e
della autocertificazione attestante la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato.
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 10 giugno 2013, ha osservato ad a d iuv andum: «il ricorrente ha documentato di avere integralmente pagato le spese di giustizia»; inoltre «ha autocertificato di
essere nullatenente»; pertanto è priva di motivazione «la ritenuta impossibilità di adempiere le obbligazioni civili».
4.— Con memoria, recante la data del 18 novembre 2013, depositata il 19 novembre 2013, l’avvocato M. Gabriella Citroni Ceraolo, nell’interesse del ricorrente, ha insistito per l’ accoglimento del ricorso.

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 15.303/2013 R. G. *

5.1

Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Giova premettere — e ribadire — che, in generale, la autocertificazione è da ritenersi mezzo «non consentito nella sede
processuale» ai fini della dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata dichiarante (Cass., Sez. 6, n. 18996
del 04/04/2006 – dep. 26/05/2006, Longo, Rv. 234618; cui adde
Sez. 2, n. 24575 del 08/05/2001 – dep. 15/06/2001, Verdinelli,
Rv. 219640; nonché, con specifico riguardo alla materia della
riabilitazione, Sez. 1, n. 7269 del 31/01/2006 – dep. 27/02/2006,
Tarasconi, Rv. 234073 e Sez. 1, n. 3002 del 15/04/1999 – dep.
11/06/1999, Tarantino, Rv. 213590).

5.2

Non di meno il giudice a quo ha omesso di dare specifico
conto della prospettazione da parte del condannato della impossibilità di adempiere le obbligazioni civili ex delicto, del versamento della documentazione finalizzata a provare il pagamento delle spese di giustizia, delle ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni della parte privata, senza attivare itpoteri
officiosi di accertamento ai sensi dell’articolo 666, comma 5,
cod. proc. pen. in relazione all’articolo 678, comma 1, cod.
proc. pen.

Il vizio di motivazione rilevato inficia di nullità la ordinanza
impugnata.

5.3

Conseguono l’annullamento del provvedimento e il rinvio
per nuovo esame al giudice di merito, il quale si uniformerà al
principio di diritto richiamato e darà adeguatamente conto
delle ragioni della decisione.

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso, il 20 novembre 2013.

5.

Udienza del 20 novembre 2013

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