Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47888 del 20/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47888 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAVIGNANO FORTUNATO N. IL 15/04/1950
avverso l’ordinanza n. 2543/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 12/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Data Udienza: 20/11/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 15.080/2013 R. G. *
Udienza del 20 novembre 2013
Rileva
1. — Con ordinanza deliberata il 12 marzo 2013 e depositata il
14 marzo 2013, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha applicato, in accoglimento della gradata richiesta, la misura alternativa della detenzione domiciliare al condannato instante,
Fortunato Savignano, in relazione alla pena residua espianda
di due anni e otto giorni di reclusione; mentre ha rigettato la
richiesta principale di rinvio della esecuzione e quella immediatamente subordinata di concessione dell’affidamento in prova
al servizio sociale.
Il Collegio ha motivato: le condizioni di salute del Savignano,
avuto riguardo alle patologie (riportate nel provvedimento) e
alle esigenze terapeutiche, sono compatibili con la detenzione
domiciliare; non deve essere accolta la istanza di differimento
della pena; ostano all’affidamento in prova al servizio sociale la
mancanza attuale di «attività lavorativa», la «gravità dei reati in
espiazione» e la «assenza di riscontri documentali in ordine alle
asserite gravi condizioni di salute della moglie».
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Luca Sarodi, mediante
atto recante la data del 26 marzo 2013, dichiarando anche
promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea
applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di
cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in
relazione all’articolo 147 cod. pen. e all’articolo 47 dell’ Ordinamento penitenziario (primo motivo), nonché mancanza e/o
2.
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Alfredo Pompeo Viola, sostituto procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
giudice a quo per nuovo esame, limitatamente al diniego
dell’affidamento in prova al servizio sociale, e per il rigetto del
ricorso nel resto.
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Ricorso n. 15.080/2013 R.G. *
Udienza del 20 novembre 2013
2.1 — Con il primo motivo il difensore, previe diffuse considerazioni in ordine all’istituto del rinvio della esecuzione, deduce: il
ricorrente è in lista di attesa per il trapianto del fegato; il rinvio della esecuzione «risponde alla esigenza di tutela della salute
del detenuto nonché alla esigenza di garantire il diritto alla assiquanto
stenza da parte dei congiunti durante la malattia»;
all’affidamento in prova al servizio sociale, il rilievo della gravità del fatto non costituisce motivo idoneo a giustificare il diniego della misura; neppure rileva la mancanza di lavoro; sono
state debitamente documentate le gravi condizioni di salute
della consorte del ricorrente; i Carabinieri di Civitella Casanova
hanno attestato «il comportamento onesto e privo di qualsivoglia
allarme sociale» tenuto da Savignano.
2.2 — Con il secondo motivo il difensore denunzia, senza peraltro specificare il contenuto della censura «il travisamento del
fatto», citando varie massime di legittimità in ordine al vizio di
motivazione.
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 13 giugno 2013, ha osservato: la doglianza per il diniego
„ , del rinvio della esecuzione è infondata; il
Tribunale di sorveglianza ha valutato le condizioni di salute
del ricorrente e la ha reputate compatibili col regime detentivo
domiciliare; è, invece, fondata la censura relativa al mancato
affidamento in prova al servizio sociale; il giudice a quo non ha
valutato i risultati della osservazione della personalità; le informative di polizia non sono, al riguardo, negative; né è di ostacolo la mancanza di lavoro.
4. — Il ricorso è fondato limitatamente al capo della ordinanza
impugnata relativo all’affidamento in prova al servizio sociale.
4.1 — Il Tribunale di sorveglianza è incorso nella erronea applicazione dell’articolo 47 dell’Ordinamento penitenziario.
La giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione è consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il
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manifesta illogicità della motivazione (con entrambi i mezzi di
impugnazione).
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Udienza del 20 novembre 2013
quale lo svolgimento di attività lavorativa non costituisce da
solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità
dell’affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 1, n. 5076 del
21/09/1999 – dep. 28/10/1999, Jankovic, Rv. 214424; cui adde:
Sez. 1, n. 19061 del 07/04/2004 – dep. 23/04/2004, Sinjaku F,
Rv. 228653; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009 – dep. 01/07/2009,
Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 45433 del 16/11/2011 — dep.
06/12/2011, Esposito, non massimata; e, da ultimo, Sez. 1, n.
18939 del 26/02/2013 – dep. 30/04/2013, E. A., Rv. 256024).
4.2 L’ordinanza impugnata è, inoltre, inficiata dal vizio di
motivazione per la omessa valutazione della condotta tenuta
dal condannato durante la espiazione della pena.
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La estrema genericità della censura rende inammissibile il
motivo relativo al diniego del rinvio della esecuzione, per carenza del requisito della specificità del mezzo di impugnazione,
prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
e sanzionato a pena di inammissibilità dall’articolo 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
5.
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Conseguono 1°) l’annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente all’affidamento in prova al servizio sociale;
2°) il rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di sorveglianza, il quale si uniformerà al principio di diritto sopra riportato, che questa Corte suprema di cassazione ribadisce ai
sensi dell’articolo 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. e darà conto della valutazione omessa; 3°) il rigetto nel resto del ricorso.
6.
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P.
Q. M.
Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente all’ affidamento in prova al servizio sociale; rinvia per nuovo esame al
riguardo al Tribunale di sorveglianza dell’ Aquila; rigetta nel
resto del ricorso.
Così deciso, il 20 novembre 2013.
Ricorso n. 15.080/2013 R.G. *