Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47883 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47883 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
HAIDARA FOUAD N. IL 30/11/1978
avverso l’ordinanza n. 171/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
25/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. olr $21A-(94,4k 14,414.112″

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 25.1.2013 la corte d’appello di Brescia accoglieva

parzialmente l’istanza di applicazione del regime del reato continuato, in relazione ai reati
per cui HAIDARA Fouad fu condannato con quattro sentenze (Corte appello Brescia
3.4.2006, 1.10.2009 e 28.9.2010, Tribunale di Como 27.9.2006) per rapina impropria,
furto aggravato e violazione legge stupefacenti, nonché violazione art. 495 cod.pen.,
commessi in epoca dal 2005 al 2009. In particolare veniva attesa l’istanza in riferimento

un’identica contestualità e soprattutto risultando la falsa attestazione motivata dalla
necessità di sfuggire alle ricerche che sarebbero state condotte su di lui, essendo stata
commessa la rapina a danno di soggetto conosciuto, mentre non venivano ritenuti
unificabili i reati di furto aggravato e illegale detenzione di stupefacente, perché consumati
in un esteso arco temporale. La pena per il reato continuato, veniva stabilita in anni tre e
mesi quattro di reclusione ed euro 1.050 di multa.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il

Procuratore

Generale presso la corte d’appello di Brescia, per inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale. In particolare veniva segnalato che detto provvedimento era stato
assunto in palese violazione dell’art. 666 c.2 cod.proc.pen., atteso che la medesima corte
con ordinanza precedente, in data 18.9.2012, aveva dichiarato inammissibile identica
istanza, ordinanza che non era stata impugnata e che quindi costituiva giudicato, ragion
per cui veniva richiesta l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento: risulta che in data 18.9.2012 la corte
d’appello di Brescia ebbe a pronunciarsi sull’istanza di applicazione del regime del reato
continuato tra i reati giudicati con le quattro sentenze suindicate, disattendendola; detta
ordinanza non venne fatta oggetto di impugnazione, cosicchè costituiva giudicato
esecutivo e operava da sbarramento a qualsivoglia ulteriore richiesta negli stessi identici
termini, quali furono quelli dell’istanza sottoposta alla corte d’appello di Brescia, il
31.10.2012.
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente
irrevocabile, preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto

“rebus sic stantibus” ,

ossia fino a quando non siano dedotti nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per
tali dovendosi intendere non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti
2

ai reati di rapina del 3.3.2005 ed il reato di false attestazioni al p.u., commessi in

dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore (Sez. Un. 21.1.2010, n.
18288, Sez. I, 4.4.2012 , n. 15173, Abate). Nel caso in esame, all’evidenza non
risultava ricorrere alcun quid novi, poiché con l’ordinanza impugnata, la corte ebbe ad
accogliere la tesi dell’imputato di aver commesso il reato di false dichiarazioni onde evitare
di subire le conseguenze per il reato dì rapina, tesi che era stata seccamente disattesa
con la prima ordinanza, divenuta definitiva.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, essendo stata pronunciata in

p.q.m.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, addì 14 Novembre 2013.

violazione dell’art. 666 c. 2 cod.proc.pen.

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