Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47880 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47880 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Attanasio Alessio

n. il 16 luglio 1970

avverso
l’ordinanza 26 febbraio 2013 — Magistrato di Sorveglianza di Spoleto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 14/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 26 febbraio 2013, depositata in cancelleria il 7 marzo 2013, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di Attanasio Alessio avverso il provvedimento disciplinare a
carico dello stesso adottato dal Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale di

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che le censure, tutte di
natura procedurale, dovevano ritenersi infondate. Ai sensi dell’art. 81 D.P.R.
230/2000 la contestazione degli addebiti era stata tempestiva così come tempestivo
era stato il consiglio di disciplina e la comunicazione della sanzione; alcuna irregolarità rilevante aveva poi comportato la contestazione avvenuta in limine a un consiglio di disciplina fissato per altri motivi, posto che doveva comunque ritenersi raggiunta la finalità di portare a conoscenza del prefato il relativo addebito; la presenza di personale di polizia penitenziaria nel corso del consiglio di disciplina era infine
irrilevante non avendo avuto alcuna incidenza sul processo decisionale.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto personalmente tempestivo
ricorso per cassazione Attanasio Alessio chiedendone l’annullamento per violazione
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di legge e vizi motivazionali.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto. Va pertanto ravvisata non solo la
reiterazione inammissibile di argomentazioni fattuali non proponibili in questa sede
di legittimità stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto
che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo
essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento,

Ud. in c.c.: 14 novembre 2013 — Attanasio Alessio —

RG: 18313/13, RU: 12;

Terni in data 7 gennaio 2013.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus,
Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2009, n. 19399, Fiozzi).
3.2 — La decisione impugnata ha per vero chiarito, tra l’altro, che il procedimento disciplinare si è svolto nel rispetto dei termini procedurali per esso fissati tenuto conto che la convocazione del Consiglio di Disciplina è avvenuta entro il termine di legge di dieci giorni coincidendo l’ultimo giorno con una data festiva. La pre-

non regolare ai fini compositivi dell’organo decisionale non comporta tuttavia la nullità del procedimento non essendovi una norma specifica che la preveda né essendo
risultata alcuna influenza o incidenza sul processo decisionale, mentre l’inserimento
della contestazione dell’illecito nel contesto di un consiglio preordinato per altri incombenti non costituisce a sua volta vizio invalidante il procedimento medesimo
assolvendo la contestazione alla finalità pratica e concreta di rendere edotto il detenuto della infrazione elevata.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2013

Il Qnsigliere estensore

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senza in consiglio di persona estranea, inoltre, ancorché costituisca una situazione

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