Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47880 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47880 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PECTU MIRCEA N. IL 26/05/1985
avverso la sentenza n. 3521/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 14/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Pectu Mircea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data
9/5/2014 con la quale la corte d’appello di Milano ha confermato la relativa condanna alla pena di giustizia in relazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso stradale (art. 189 c.d.s.) e di guida senza patente, commessi in Milano il 28/1/2011.
Con l’impugnazione proposta, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza
impugnata per avere la corte territoriale omesso di rilevare la mancata notificazione, nei confronti dell’imputato contumace, tanto della sentenza di condanna di pri-

processo d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, diversamente da quanto asserito dall’odierno ricorrente, le notifiche nei confronti dell’imputato, relative alla sentenza di primo grado e al
provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, sono state ritualmente effettuate presso il domicilio eletto dall’imputato, con la conseguente insussistenza di alcuno dei vizi denunciati in questa sede.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/10/2015.

mo grado, quanto del provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione del

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