Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4788 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4788 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA IVANO N. IL 10/11/1987
avverso la sentenza n. 33/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

48384/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione;
eccepisce la
illegittimità costituzionale dell’art. 186 co.7 e 187 co.8 cds nella parte in cui viene
sanzionato penalmente il cittadino che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti e non
è prevista la obbligatoria presenza di un difensore nel momento in cui l’agente della
polizia stradale gli rivolge tale invito, per violazione degli artt. 13, 24 e 32
Costituzione; deduce violazione di legge sostenendo che la fattispecie in esame
sarebbe sanzionabile solo in via amministrativa; sostiene la illogicità della
motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità laddove la corte di appello
non ha ritenuto mancante la consapevolezza e la volontà dell’imputato di rifiutarsi di
sottoporsi all’esame; al riguardo aggiunge che secondo quanto risultato dalla
testimonianza di tale Maruccio, al De Luca non erano state spiegate le ragioni
dell’accertamento, essendosi i verbalizzanti limitati a dirgli che doveva andare a fare
delle analisi, senza spiegargli il perchè.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o non
consentiti.
Deve in primo luogo osservarsi che è pacifico che il rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti previsti dall’art. 187 commi 2, 2bis, 3 e 4 costituisce, a seguito del d.l.
n.92 del 2008 conv. in 1.125 del 2008, illecito penale, stante l’evidente parallelismo
con la fattispecie di cui all’art. 186 e in tal senso operando il rinvio alle sanzioni
previste dall’art. 186, co.7 , espressamente “ripenalizzate” con il predetto decreto legge (v. sez. IV sentenza n.3270 del 5.6.2012 Rv. 255003).
Le eccezioni di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate, come
peraltro già ritenuto dalla sentenza impugnata. Alle osservazioni in tale sede svolte
può aggiungersi che la Corte costituzionale ha già affrontato la materia con le
sentenze nn. 194 e 238 del 1996, escludendo che la normativa in questione possa
considerarsi lesiva della libertà della persona, del diritto alla salute e del diritto di
difesa atteso che la stessa opera un equo contemperamento tra le esigenze in gioco
anche laddove prevede una sanzione penale per il rifiuto che viene opposto alla
richiesta dell’accertamento , consentendo a posteriori un controllo circa la legittimità
della stessa da parte dell’autorità giudiziaria.
Ed è proprio la legittimità della richiesta che viene ancora contestata in questa sede
laddove, con il terzo motivo, il ricorrente contesta la valutazione della prova da
parte della corte di appello, richiamandosi alla testimonianza Maruccio al fine di
dimostrare che l’imputato non era stato messo in grado di comprendere le ragioni
della richiesta e dunque che l’invito da parte degli agenti era illegittimo. Una tale
testimonianza è stata però motivatamente ritenuta inattendibile dalla Corte di appello
che ha rilevato come la stessa si risolvesse in affermazioni apodittiche, contrastanti
con le altre emergenze probatorie, rese dopo che il teste, legato da rapporto di
amicizia con il De Luca, aveva inizialmente dichiarato di non ricordare i fatti oggetto
di giudizio.
Viceversa la predetta Corte ha richiamato le dichiarazioni rese al dibattimento dal
teste, pubblico ufficiale della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, che
aveva effettuato il controllo dell’imputato, secondo cui al De Luca era stato spiegato
che sarebbe dovuto andare al pronto soccorso per effettuare gli esami per accertare

La corte di appello di Lecce , con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la
condanna di De Luca Ivano alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 187, co.8,
cds, commesso il 9.10.2008.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014

lo stato di alterazione da sostanze di stupefacente, e che il medesimo era stato
anche più volte ragguagliato sul fatto che il rifiuto integrava fattispecie penale; ha
rilevato che le stesse erano confermate dal tenore del verbale redatto dagli operanti
in cui era indicata la natura dell’intervento , era contenuto il riferimento all’evidente
stato di alterazione psicofisica del De Luca correlato all’uso di sostanze stupefacenti ,
era precisato l’invito a sottoporsi ad accertamenti presso l’ospedale di Casarano e
dato atto del rifiuto opposto; verbale che risultava debitamente sottoscritto dal De
Luca.
Da
quanto riferito risulta evidente che
anche il terzo motivo di ricorso è
inammissibile atteso che esso esula dai limiti delle censure consentite in sede di
legittimità essendo evidentemente finalizzato ad una diversa valutazione della prova
che è stata correttamente effettuata daUa corte di appello.

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