Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47871 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47871 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAHLOVSCHI DANIEL SANDEL N. IL 16/07/1968
avverso la sentenza n. 335/2011 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del
26/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 14/10/2015

.

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OSSERVA

1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Lagonegro ha condannato
Daniel Sandel Hahlovschi alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art.
116 C.d.S., per aver guidato il complesso veicolare di cui all’imputazione senza
patente, in data 19/10/2007.
2. Propone impugnazione l’imputato, censurando la decisione del primo
giudice per aver addebitato all’imputato la responsabilità per il reato allo stesso

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come il tribunale sia pervenuto all’accertamento della
responsabilità penale dell’imputato dopo aver verificato, sulla base degli elementi
di prova acquisiti, come lo stesso, fermato e identificato dagli operanti di polizia
giudiziaria, fosse stato sorpreso, in occasione del fatto de quo, privo di patente
per non averla mai conseguita.
Tali considerazioni, pienamente corrette sul piano logico-giuridico e lineari
sul piano argomentativo, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio di condanna
emesso nei confronti dell’imputato, in assenza di alcuno dei vizi in questa sede
denunciati dal ricorrente.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – suscettibile di escludere
la rilevanza dell’eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (cfr.
Sez. Un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14/10/2015

Il Consigliere est.

ascritto in assenza dei relativi presupposti di legge.

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