Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4787 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4787 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALZARINI FABRIZIO N. IL 28/11/1981
avverso la sentenza n. 999/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2014
47756/2013
Motivi della decisione
La corte di appello di Genova , con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
la condanna di Balzarini Fabrizio alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 186,
co.2, lett B e co. 2 sexies cds, accertato il 12.12.2009.
Il ricorso è inammissibile. Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c)
e 581, co.1, lett. c), l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
la richiesta. La sanzione di inammissibilità trova applicazione anche quando il
ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata
trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di
merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato.
Nella specie, la Corte di appello ha respinto la richiesta di lavoro sostitutivo facendo
riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato quale desunta dai
due precedenti specifici. Si tratta di motivazione congrua e logica che esprime la
negativa valutazione operata dal giudice circa la capacità intimidatrice e ammonitrice
della pena sostitutiva e, viceversa, la necessità della irrogazione della pena
detentiva.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014
Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione; deduce violazione di
legge e difetto di motivazione per la mancata concessione della sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità.