Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47867 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47867 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
nohrak
GIP TRIBUNALE LFLCO nei-confronti-4i:
di:
con l’ordinanza n. 5397/2013 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
28/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
L:L;
–9- CL,

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A-cl…<252.e. Uditi difensor Avv.; O c.A131.521,j Data Udienza: 08/11/2013 3 Ritenuto in fatto. 1.11 17 giugno 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco applicava in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., la custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati di seguito indicati in ordine ai delitti precisati in relazione a ciascuno di essi: El Baghazoui Nabil imputato, in concorso con Mhijir Hamid ed altri, del delitto (Lecco), Seregno, Carate Brianza, Briosco, Lissone, località tutte comprese in territorio di Monza, e Desio, dall'estate del 2012 al febbraio 2013; Ancora Fortunato, imputato, in concorso con altri, dei delitti di cui agli artt. 56, 629 c.p., consumato in Barzaglio (Lecco) in epoca compresa tra 1'11 novembre 2012 e il 7 gennaio 2013 (capo O, nonché del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo g); Mhijir Hamid, imputato, 1990 in concorso con El Baghazoui Nabil ed altri, del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p„ 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Costamasnaga da febbraio 2012 a marzo 2012; Mhijir Abdessamad, imputato, in concorso con Mhijir Hamid ed altri , del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 110, c.p., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, posto in essere in Costamasnaga dal febbraio al marzo 2013. Contestualmente dichiarava la propria incompetenza territoriale in base ai seguenti rilievi: l'episodio più grave, fra quelli contestati al capo a) della rubrica a El Baghzaoui Nabil, si era consumato in territorio rientrante nel circondario del Tribunale di Monza; il reato più grave, fra quelli contestati a Fortunato Ancora e connesso a quelli contestati a El Baghzaoui Nabil risultava commesso in territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza; tra i vari episodi di compravendita di droga intercorsi tra Patrizia Sanfilippo e El Baghzaoui Nabil, quelli aventi ad oggetto i quantitativi più rilevanti di cocaina si erano perfezionati in luoghi rientranti nel circondario del Tribunale di Monza. Il fatto più grave, fra quelli ascritti ai capi h) ed n) a Mhijir Hamid e Mhijir Abdessamad, era stato commesso in territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza. 1 di cui agli artt. 81 cpv c.p., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Bulciago i Per queste ragioni, ravvisando la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Monza, disponeva la trasmissione degli atti alla stessa. 2.11 28 giugno 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza dichiarava la propria incompetenza territoriale a provvedere sulla richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, ritenendo non condivisibili le argomentazioni svolte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, che aveva applicato il commissione delle più gravi cessioni di droga. I reati, riguardanti tutti la medesima violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), erano di pari gravità e doveva, quindi, aversi riguardo al luogo di consumazione del primo reato. A tale riguardo osservava quanto segue: Cilento e Merolla avevano dichiarato di avere ricevuto droga da El Baghazoui Nabil inizialmente in Annone Brianza (Lecco); Cilento aveva riferito di avere, in epoca precedente, acquistato la droga nei comuni di Seregno, Carate Brianza e Briosco, ma questa attività di spaccio non è ricompresa nella contestazione; la Bartesaghi non aveva saputo meglio precisare i luoghi posti lungo la SS 36, dove riceveva la droga; Paolo Galbiati aveva dichiarato di avere comprato cocaina da Fortunato Ancora, a partire dalla fine del 2011, in Bulciago (Lecco); Fonte e Cilento avevano dichiarato di avere comprato cocaina da Mhijir Hamid e Mhijir Abdessamad nel febbraio-marzo 2013 in Costa Masnaga (Lecco). Sulla base di questi elementi, pertanto, la competenza territoriale apparteneva all'Autorità giudiziaria di Lecco, luogo in cui erano avvenute le prime attività di spaccio contestate agli imputati. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza osservava, inoltre, che i 480,70 di hashish, nella cui flagrante detenzione era stato arrestato Manuel Mancuso in territorio di Bulciago, il 20 ottobre 2012, erano stati portati da Ancora Fortunato, cui sono contestate precedenti cessioni di cocaina a terzi. Fra questi, il primo a comprare sostanza stupefacente da Ancora Fortunato (abitante in Bulciago) era stato Paolo Galbiati il quale aveva dichiarato che, a partire dalla fine del 2011, aveva acquistato cocaina da Fortunato e che le cessioni di droga avvenivano in strada sempre a Bulciago. 2 disposto di cui all'art. 16 c.p.p. sulla base della individuazione del luogo di L'estorsione contestata ad Ancora Fortunato e posta in essere per recuperare un debito di droga nei confronti dell'acquirente Riccardo Giovenzana si era pacificamente consumata in Barzago (Lecco). La maggior parte delle cessioni di droga ascritte ai due fratelli Mhijir Hamid e Abdessamad erano avvenute nel comune di Costa Masnaga (Lecco), secondo quanto riferito da Fonte e Cilento che ammettevano di essersi riforniti di sostanza Osserva in diritto. 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. 2.11 conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. 3. Nell'ipotesi in cui si proceda, come nel caso in esame, per più reati connessi (art. 16, comma 1, c.p.p.) di uguale gravità, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui è stato consumato il primo reato. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, tutti i fatti suscettibili di essere ricondotti alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sono di pari gravità. In presenza della contestazione di plurimi episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, tutti di pari gravità, deve aversi riguardo al luogo di consumazione dei suddetti delitti. Il giudice remittente ha correttamente evidenziato che gli elementi investigativi acquisiti (dichiarazioni rese da Cilento, Merolla, Fonte, Galbiati, sequestro di gr. 480,70 di hashish) sono univocamente indicativi della consumazione dei primi reati in territorio della provincia di Lecco. Ha altresì sottolineato che anche l'estorsione contestata a Fortunato Ancora, funzionale al recupero di un credito di droga nei confronti di Riccardo Giovenzana, era stata realizzata in territorio ricompreso nella provincia di lecco, stupefacente dai due indagati nel periodo compreso tra il febbraio e il marzo 2013. Per tutte queste ragioni deve essere, quindi, dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Lecco, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, N novembre 2013 Il Consigliere estensore Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

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