Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47866 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47866 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA SPINA ALFIO N. IL 24/02/1948
avverso l’ordinanza n. 43/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GIARRE, del
18/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O -Celì
C.1-

e

Uditi difensor Avv.;

L_ c.12„;eAo

Data Udienza: 08/11/2013

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza del 18 marzo 2013 il Tribunale di Catania, sezione distaccata
di Giarre, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico ministero, revocava,
ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, c.p. nei confronti di Alfio La Spina il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del
locale Tribunale del 17 ottobre 2008, parzialmente riformata dalla Corte d’appello

2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, La Spina, il quale lamenta carenza della motivazione in
ordine alle ragioni poste a base del provvedimento adottato, evidenziando che,
mentre la richiesta del Pubblico ministero è formulata ai sensi dell’art. 168, comma
1, n. 1, c.p., il giudice dell’esecuzione ha fondato la sua decisione sull’art. 168,
comma 1, n. 2, c.p

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
1.Nel vizio di mancanza della motivazione devono essere ricondotti tutti i casi
nei quali la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice,
ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente
scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni
che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv.
224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
2.Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione non ha esplicitato l’iter
argomentativo seguito nell’adozione della decisione, non ha spiegato i motivi per i
quali non era condivisibile la richiesta formulata dal pubblico ministero ai sensi
dell’art. 168, comma 1, c.p. e, infine, non ha chiarito le ragioni per le quali ha
ritenuto sussistenti i presupposti applicativi dell’art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
Per tutte queste ragioni s’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

1

di Catania, divenuta irrevocabile il 9 dicembre 2011.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 novembre 2013.

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