Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4786 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4786 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILLETARI’ MARCO N. IL 29/08/1964
avverso la sentenza n. 3445/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Milletarì Marco in ordine ai reati di cui agli
articoli 452 e 590 commi 1 e 4 c.p., ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
legge in relazione agli articoli 464 e 516 c.p.p. e in relazione

contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli
articoli 42 e 43 c.p..
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Bari ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
le ragioni per cui doveva ritenersi che il fatto originariamente
contestato ai sensi degli articoli 444 c.p. e 5 lett.c)
D.lgs.283/62 integrasse il reato colposo di cui all’art.452 e
rideterminando la pena così come indicato in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

agli articoli 452 c.p., 5 lett.c e d della legge 283/62 e per

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese

41

processuali e al versamento della somma

di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
‘ lier est.

Il Pretiogente

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