Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47859 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47859 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANILE ARMANDO N. IL 26/04/1973
avverso il decreto n. 3060/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 10/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/10/2013

Ritenuto in fatto.

1.Con decreto dell’i O ottobre 2012 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Bologna dichiarava inammissibile, per il superamento del limite di pena da espiare,
il reclamo proposto da Armando Campanile avverso il provvedimento con il quale
il Magistrato di sorveglianza di Modena aveva ritenuto inammissibile l’istanza di

2010.
2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Campanile, il quale lamenta inosservanza o erronea
applicazione della legge penale con riferimento alla decisione emessa de plano in
assenza dei relativi presupposti, pur presupponendo la risoluzione delle seguenti
questioni, ritualmente dedotte: a) incompetenza territoriale del Magistrato di
sorveglianza di Modena ad assumere una decisione in merito all’espiazione di una
pena per la quale era già stata avanzata domanda al Tribunale di sorveglianza di
Bologna; b) incompetenza dell’Autorità di giudiziaria di Modena ad emettere
l’ordine di carcerazione riguardante la pena complessiva di due anni e sei mesi di
reclusione prima dell’adozione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della
deliberazione sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale; c) competenza
del Magistrato di sorveglianza di Modena a pronunciarsi sull’istanza avanzata ai
sensi dell’art. 1 I. n. 199 del 2010 con riferimento alla pena di due mesi di
reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2007,
confermata dalla Corte d’appello di Bologna il 25 febbraio 2011.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato nel senso di seguito precisato.
1. La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata

per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo
modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio
con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto degli
artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità
dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è
adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta
1

esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ai sensi dell’art. 1 1. n. 199 del

infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una
richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative
condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla
regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio,
stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666,

per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata
per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la
valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e
alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv.
220687; Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. I, 30 ottobre
1996, n. 5642, rv. 206445).
2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di
inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all’art. 666,
comma 2, c.p.p., essendo stata rimessa al Tribunale di sorveglianza la cognizione di
questioni che, non apparendo prima facie manifestamente infondtae, avrebbero
richiesto la preventiva instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento
presidenziale e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e

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