Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47857 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 47857 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI STEFANO GIUSEPPE N. IL 25/10/1954
avverso l’ordinanza n. 765/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 26/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
c.,22 Co, c_,ejeA2’L
u
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C; –

rto

ujJ

objbe O-LA; Luz-g-k-4,-4-).- uAT

OLC
1;.

Uditi difensor Avv.;

■.)

Data Udienza: 11/10/2013

te12,2.4,4-

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza collegiale del 26 marzo 2013 il Tribunale di sorveglianza di
Bologna dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da Giuseppe Di Stefano, volta
ad ottenere, la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter ord. pen., osservando
che l’istanza e la documentazione sanitaria allegata alla relazione UEPE non
introducevano elementi di novità rispetto a quelli già in precedenza esaminati e che

2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Di Stefano, il quale formula le seguenti doglianze.
Lamenta mancanza della motivazione in ordine all’asserita assenza di nuovi
elementi, tenuto conto della nuova documentazione prodotta.
Deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 147 e 148 .p.,
tenuto conto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza in tema di
umanità e risocializzazione della pena nei confronti di persone affette da grave
infermità fisica.
Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
1. Il principio del ne bis in idem permea l’intero ordinamento giuridico e fonda

il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica
regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate
al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale
dell’ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell’art. 12 delle preleggi,
il giudice non può prescindere quale necessario referente dell’interpretazione
logico-sistematica.
La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria
della preclusione processuale che, ancor prima di esplicarsi quale limite estremo
segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli
passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell’esercizio
dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende. La preclusione
rappresenta, quindi, il presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la
funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti
dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti,
modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è
legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di

il quantum di pena da espiare era ostativo all’accoglimento della domanda.

economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel
quale possa realizzarsi l’equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di
economia.L’istituto della preclusione, attinente all’ordine pubblico processuale, è
intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate
dal risultato di costituire un impedimento all’esercizio di un potere del giudice o
delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge

pregresso esercizio dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la preclusione è
normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel
perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all’esercizio dell’azione
penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto
costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass., Sez. Un. 28 giugno 2005, n.34655, rv. 231799; Cass., Sez. Un. 14 luglio
2004, rv. 228666; Cass., Sez. Un. 31 marzo 2004, rv. 227358; Cass., Sez. Un. 18
maggio 1994, r. 198543; Cass., Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Cass., Sez.
Un. 22 marzo 2000, rv. 216004; Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239;
Cass., Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Cass, Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv.
209603; Cass., Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Cass., Sez. Un., 26 marzo
1997, rv. 207640; Cass., Sez. Un. 18 giugno 1993, rv. 194061; Cass., Sez. Un. 8
luglio 1994, rv. 198213; Cass., Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164; Corte
Cost., sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995;).
2.Tanto premesso il provvedimento impugnato è viziato nella parte in cui
prospetta la preclusione alla delibazione della medesima istanza in assenza di
elementi di novità, quando, in realtà, dagli atti risulta che la precedente
deliberazione riguardava una domanda di differimento della pena avanzata ai sensi
dell’art. 147 c.p. e, quindi, concerneva un’istanza fondata su un presupposto
normativo diverso da quello oggetto della presente procedura.
Il Tribunale di sorveglianza non ha, inoltre, fatto corretta applicazione dei
principi in tema di ne bis in idem anche nella parte in cui ha ritenuto che la
domanda si fondava sui medesimi elementi di fatto, quando, in realtà, a sostegno
della stessa era stata allegata nuova documentazione sanitaria, non esaminata in
occasione della precedente richiesta avanzata ai sensi dell’art. 147 c.p.

processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del

3.Per tutte queste ragioni s’impongono l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di
Bologna per la trattazione dell’istanza.

P.Q.M.

al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 ottobre 2013.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA