Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47856 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 47856 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARONE STEFANO N. IL 15/12/1954
avverso l’ordinanza n. 39/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 09/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI; ,
lette/seettite le conclusioni dgl PG Dott. 0,pc o
CetiA& Cea (~12) Atu~lig4
euz

, n )

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto in diritto

1.Con ordinanza resa il 9 novembre 2012 la Corte di Assise di Appello di
Palermo, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’opposizione,
proposta ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, avverso l’ordinanza
emessa dalla stessa Corte che in data 21 dicembre 2011 aveva rigettato la richiesta
del condannato Stefano Barone di applicazione del condono ai sensi della L. 241/06
per le pene inflitte per i reati non ostativi, giudicati con la sentenza della stessa

1.1 A fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che a carico del
Barone era stata pronunciata condanna per il delitto di omicidio e per quelli di
detenzione e porto illegali di fucile, tra loro unificati per continuazione, e che
soltanto per il primo era stata contestata e ritenuta in sentenza la circostanza
aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/91 e che, poiché in sede di cognizione era stata
inflitta la pena complessiva di anni trenta di reclusione, risultato della riduzione
della pena dell’ergastolo quale conseguenza della scelta del rito abbreviato,
l’aumento di pena per i delitti concernenti l’arma, determinato in anno uno di
reclusione, inferiore ad anni cinque, non aveva comportato l’applicazione al
condannato della sanzione del’isolamento diurno secondo quanto prescritto dall’art.
72 cod. pen., sicchè non era possibile scindere dal cumulo giuridico la porzione di
pena comminata per detti reati, pur in sè non ostativi all’applicazione dell’indulto.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a
mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto con unico complesso motivo i vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e di violazione di legge in
relazione all’art. 1 L.241/06. La Corte di Assise di Appello, pur avendo riconosciuto
che in relazione ai delitti concernenti l’arma era astrattamente applicabile l’indulto,
in quanto non aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L 13.05.91 n. 152, ha egualmente
respinto l’istanza con ragionamento illogico, che non ha tenuto conto che per tali
illeciti la pena reale in esecuzione è quella determinata dalla Corte di Assise di
Agrigento di anni uno di reclusione, confluita in quella complessiva di anni trenta di
reclusione. Pertanto, era irrilevante che in astratto al reato di omicidio aggravato
fosse sanzionabile con la pena dell’ergastolo e che l’isolamento diurno non fosse
stato applicato , dal momento che la pena inflitta per gli illeciti di detenzione e
porto abusivi di fucile è di natura temporanea, sicchè avrebbe dovuto sciogliersi il
cumulo e dichiarare estinta per condono la pena di anno uno di reclusione.
3. Con requisitoria scritta depositata il 2 maggio 2013 il Procuratore Generale
presso la Corte di Casssazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.

1

Corte di Assise di Appello del 6 dicembre 2001, irrevocabile il 24 aprile 2003.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.L’ordinanza impugnata ha correttamente risolto la questione sottoposta alla
sua decisione senza che siano rintracciabili i vizi denunciati dal ricorrente.
1.1 In particolare, ha rilevato che nel caso del Barone il giudizio di cognizione
si era concluso con la sua condanna a pena di anni trenta di reclusione, determinata

pena base per il più grave delitto di omicidio aggravato quella dell’ergastolo, e
determinando in anno uno di reclusione quella da infliggere per i reati concernenti
l’arma utilizzata per commettere l’omicidio, a questo unificati per continuazione, ha
offerto corretta applicazione al disposto dell’art. 72 cod. pen. mediante irrogazione
quale pena complessiva del solo ergastolo. Tale norma stabilisce che, in caso di
concorso dell’ergastolo e di pene detentive temporanee di durata non superiore ad
anni cinque, si debba applicare al condannato la sola sanzione dell’ergastolo,
potendosi cumulare anche l’isolamento diurno soltanto se l’imputato sia condannato
per più delitti ciascuno singolarmente punito con l’ergastolo o se la pena perpetua
concorra con pene detentive temporanee non inferiori a cinque anni.
1.2 Inoltre, in ossequio alla previsione dell’art. 442 cod. proc. pen, comma 2,
il calcolo della diminuente di un terzo conseguente alla scelta del giudizio
abbreviato è avvenuto mediante la sostituzione della pena complessiva
dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclusione.
1.3 In tal modo i giudici di merito hanno mostrato di conoscere e rispettare il
principio di diritto, formulato da questa Corte, con la sentenza a sezioni unite n.
45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692, secondo il quale la riduzione di pena,
nella misura prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, in caso di condanna nel giudizio
abbreviato, deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata
in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e
segg. cod. pen., compresa quindi anche la disposizione dell’art. 72 cod. pen..
Pertanto, ancorchè determinata nella sua entità, la pena stabilita per i reati
riguardanti l’arma è rimasta assorbita in quella dell’ergastolo, sostituita in anni
trenta di reclusione per effetto della riduzione per il rito alternativo prescelto, e ha
in tal modo perso la sua autonomia, non essendo più suscettibile di estinzione per
l’applicazione dell’indulto.
1.4 In senso contrario, non vale al ricorrente richiamare noti principi affermati
dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di condonabilità dell’isolamento diurno,
in quanto istituto avente natura di sanzione e non di modalità esecutiva

4

dell’ergastolo, arresto che non s’intende porre in discussione nella sua validità, ma
che non è pertinente al caso in esame, nel quale il Barone non è stato sottoposto ad
7

in tale entità all’esito di complessa operazione di calcolo che, prendendo quale

isolamento diurno, come chiaramente affermato dalla Corte di Assise di Appello.
Pertanto, non ha alcun senso nemmeno invocare lo scioglimento del cumulo
giuridico o l’astratta condonabilità dei delitti riguardanti l’arma per scorporare da
trent’anni di reclusione la sanzione di un anno di reclusione, che nei fatti non è
stata applicata.
Per le considerazioni svolte il ricorso si rivela manifestamente infondato e va
dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento

impugnazione, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1 1 11 ottobre 2013.

delle spese e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella proposizione di siffatta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA