Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47851 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47851 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRINDISI
nei confronti di:
D’ANGELA VITO N. IL 07/05/1968
avverso l’ordinanza n. 292/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
25/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sette le conclusioni del
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D’Ut.e.ert-5275u1—.£2___

Uditi difensor Avv.;

2

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il
giudice dell’esecuzione aveva posto a base del suo provvedimento l’omogeneità dei reati e la
contiguità temporale tra gli stessi, senza considerare l’insufficienza dei detti criteri laddove,
come nel caso di specie, le modalità esecutive (non esaminate) erano assai diverse tra loro e il
pervicace rifiuto (fin dall’inizio) di rispettare gli obblighi non poteva confondersi con l’unicità del
disegno criminoso. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevata la motivazione solo apparente dell’ordinanza
impugnata, ne chiedeva l’annullamento con rinvio per nuovo esame allo stesso giudice.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Invero il giudice dell’esecuzione ha adottato per la
sua decisione un metodo non condivisibile, accreditando apoditticamente per la generalità dei
casi accolti (senza alcun approfondimento o ulteriore specificazione) i criteri della frequenza
regolare (quasi mensile) delle violazioni perpetrate e la loro omogeneità tipologica.
Non è qui in questione l’esito della decisione (che ben potrà essere ugualmente favorevole, in
tutto o in parte, al condannato) ma il percorso, sostanzialmente immotivato, per pervenirvi.
Esemplificando, i reati di cui alle sentenze E e G sono stati commessi negli stessi giorni (dal 26
al 28/8/07), ma non è dato sapere di quali violazioni si sia trattato e con quali modalità siano
state commesse (per trarne le eventuali indicazioni ai fini del riconoscimento del medesimo
disegno criminoso). Allo stesso modo i reati di cui alla sentenza C sono stati commessi in un
periodo (dal 15/4/07 al 1°/1/09) che comprende sia quello di cui alle dette sentenze E e G che
quello di cui alla sentenza D (dal 31/12/08 al 1°/1/09), ma ancora nulla si dice che suffraghi la
ritenuta identità del disegno criminoso. Si pongono invece fuori dal detto periodo (ma ciò ancor
nulla significa in assenza di maggiori delucidazioni), rispettivamente prima e dopo, i reati di cui
alle sentenze B (23/9/06) ed A (dal 12/1 al 27/4/09).
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame allo
stesso Tribunale di Brindisi che si atterrà ai criteri (di maggiore analiticità e persuasività) sopra
indicati.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.
Roma, 11/10/13
t.

t.,

DRPoSITATA

Con ordinanza 25/2/13 il Tribunale di Brindisi, giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento
dell’istanza presentata nell’interesse di D’Angela Vito intesa all’applicazione della continuazione
ai reati di cui a sette sentenze definitive di condanna nei suoi confronti, riconosceva il regime
del reato continuato a sei di esse (sub a, b, c, d, e, g: tutte violazioni delle prescrizioni inerenti
la sorveglianza speciale della PS con obbligo di soggiorno variamente commesse tra il 2006 e il
2009), determinando la relativa pena (più grave il reato sub a, per complessi anni 2, mesi 6 e
giorni 10 di reclusione) e rigettando nel resto (reato sub f: violazione delle leggi sulle armi e
delle suddette prescrizioni commesse nel 2011).
t.

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