Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47850 del 11/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47850 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANELLO TOMMASO N. IL 28/05/1964
avverso l’ordinanza n. 288/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 28/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto in fatto
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità e vizio di motivazione: premessa la necessità di interpretare le norme di legge alla luce del
favor libertatis e del favor rei, osservava che il giudice era incorso in un travisamento del fatto, non
rilevando come parte dei periodi di detenzione per cui si chiedeva l’applicazione dell’indulto (dal
gennaio 1998 al 2/9/98) erano posteriori ad alcuni dei reati la cui pena era in esecuzione (capi nn.
15, 16 e 17 della sentenza: dal 1998 al 2002). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva che, qualificato il ricorso come opposizione ex
art. 667.4. cpp, gli atti venissero trasmessi al giudice dell’esecuzione.
Considerato in diritto
Il rilievo del PG è corretto. Il giudice dell’esecuzione ha proceduto in tema di applicazione
dell’indulto (art. 672.1. cpp). Il provvedimento (emesso de plano) andava pertanto opposto ex art.
667.4. cpp dalla parte interessata, provocando una decisione di merito in contraddittorio.
La procedura delineata dagli artt. 672.1. e 667.4. cpp non è derogabile. In ossequio, peraltro, al
principio di conservazione delle impugnazioni espresso dall’art. 568.5. cpp, il ricorso va qualificato
come opposizione e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Catanzaro per il corso ulteriore.
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qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Cotte di Appello di
Catanzaro.
Roma, 11/10/13
Con ordinanza 28/9/12 la Corte di Appello di Catanzaro, giudice dell’esecuzione, su conforme
parere del PG rigettava l’istanza in favore di Anello Tommaso con cui si chiedeva l’applicazione
dell’indulto su pene interamente espiate (irrogate con sentenze 23/11/95 e 1/12/97). Inconfigurabile,
pertanto (art. 657.4. cpp), la loro detrazione in fungibilità.