Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4785 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4785 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
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ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
THIERNO DIAGNE N. IL 04/03/1975
avverso la sentenza n. 14402/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2014
45644/2013
Motivi della decisione
Il Tribunale di Napoli , con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato Thierno
Diagne per il reato di cui all’art. 116 cds, accertato il 23.4.2011.
Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione qui trasmessa dalla Corte di
appello, è inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti.
E’ infatti evidente che le censure formulate sono volte ad una riconsiderazione dei
fatti rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità e di determinazione della pena,
giudizio proprio del giudice di merito ma non consentito a questa Corte.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014
Il difensore dell’imputato ha presentato appello con il quale contesta l’affermazione di
responsabilità e chiede le attenuanti generiche e il minimo della pena.