Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47845 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47845 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SHOUKRY TAREK N. IL 24/12/1953
avverso l’ordinanza n. 172/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 02/12/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.

A

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Uditi difensor Avv.; ,7

Data Udienza: 23/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza depositata in data 26.7.2012 il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta,
sciogliendo la riserva di decidere espressa nell’udienza in data 2.12.2010, rigettava l’istanza di
remissione del debito avanzata da SHOUKRY TAREK, condannato alla pena di anni trenta di
reclusione per omicidio e bigamia con sentenza della Corte di assise di Firenze in data
22.1.2010.
Ha osservato il Magistrato di sorveglianza che dalle indagini svolte era risultato che il predetto
non era in disagiate condizioni economiche e che era in condizioni di pagare, valendosi della

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente ShoukryTarek,
chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente ha premesso che il magistrato che aveva sottoscritto l’ordinanza non era lo stesso
che, dopo la camera di consiglio del 2.12.2010, si era riservato di decidere.
Ha denunciato che nell’ordinanza non si fosse tenuto conto della buona condotta tenuta in
carcere dal ricorrente, come prevede l’art. 6/2 de del DPR 115/2002.
Ha sostenuto che erroneamente il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che egli non fosse
in condizioni economiche disagiate, in quanto attualmente viveva soltanto con la pensione di
invalidità.

Preliminarmente questa Corte rileva che dagli atti risulta che ShoukryTarek in data 10.10.2011
ha personalmente rinunciato all’istanza di remissione del debito e quindi, conseguentemente,
deve ritenersi che abbia rinunciato anche alla presente impugnazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma
che si ritiene equo fissare come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 23 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

rateizzazione, della somma richiestagli per il pagamento delle spese di giustizia.

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