Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47839 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47839 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARAGUAI PATRIZIO N. IL 12/01/1975
avverso la sentenza n. 2579/2010 TRIBUNALE di PESCARA, del
02/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9.a.
che ha concluso per i I:

Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv.

_

Data Udienza: 14/11/2013

ritenuto in fatto

1. Con sentenza

del 2.4.2012 il Tribunale di Pescara, in composizione

monocratica condannava alla pena di euro 150 di ammenda PARAGUAI Patrizio per il
reato di cui all’art. 650 cod.pen. poiché, in quanto destinatario dell’invito a rendere
dichiarazioni avanti alla Digos della Questura di Pescara in data 2.8.2009, a seguito di

presentarsi, non prima di avere disertato una convocazione che era stata concordata
telefonicamente con il personale della Digos per il giorno 1.8.2009. Veniva ritenuto che
l’omissione ricadeva nella previsione dell’art. 650 cod.pen., che ha natura di norma
penale in bianco, cosicchè l’errore adombrato dall’imputato, ricadeva sulla legittimità
del provvedimento ed andava qualificato come errore di diritto extrapenale, così
rientrando nella disciplina dell’art. 5 cod.pen.

2. Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente per dedurre manifesta illogicità della motivazione ed erronea
applicazione della legge penale: l’inottemperanza all’invito non poteva integrare la
fattispecie di reato in questione, poiché l’imputato aveva adeguatamente giustificato le
ragioni per le quali non intendeva presentarsi alla Questura e per cui chiedeva di
rimettere gli atti all’AG, affinchè delegasse alle indagini un altro corpo, essendo stato il
poliziotto convocante parte implicata nei fatti che erano stati segnalati al comitato per
l’ordine pubblico e la sicurezza presso la Prefettura di Pescara, in relazione ad una
“bizzarra” misura di tutela (a cui partecipava come agente preposto al servizio proprio il
sostituto commissario che aveva inviato l’invito). Inoltre, veniva evidenziato che l’art.
650 cod.pen è norma penale in bianco, ma a carattere sussidiario, ovverosia opera solo
quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero
allorchè il provvedimento dell’autorità rimasto inosservato manchi di uno specifico
meccanismo di tutela;non solo, ma andava verificata la legittimità dell’ordine impartito
e se l’ordine era giustificato da ragioni di sicurezza, ordine pubblico , igiene o giustizia.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti che il ricorrente aveva avanzato alla Polizia un giustificato motivo
in forza del quale riteneva di non dover rispondere all’invito di convocazione della Polizia
giudiziaria che riteneva non imparziale, essendo stato l’ufficiale che lo aveva convocato
in Questura per essere sentito, soggetto coinvolto nei fatti oggetto del suo esposto. Di

2

esposto presentato dal medesimo, -invito a lui regolarmente notificato-, ometteva di

qui la richiesta inoltrata dall’imputato al Pm, affinchè le indagini fossero delegate ad
altro corpo di Polizia giudiziaria.
L’invito venne notificato al

Paraguai

il 2.8.2009, trascurando alv del tutto

l’intervenuta richiesta che il prevenuto aveva presentato al pm e che doveva ancora
trovare una sua risposta. Premesso ciò, deve essere sottolineato che secondo le linee
interpretative indicate da questa Corte che si intendono riaffermare, non integra la
fattispecie criminosa dell’inosservanza di un provvedimento dell’Autorità, di cui all’art.

dei requisiti di legittimità, sotto i tre tradizionali profili della violazione di legge,
dell’eccesso di potere e della incompetenza, richiedendo espressamente la norma
incriminatrice che esso sia “legalmente dato” ( Sez. I, 25.11.2009, n. 47105, Rv
245635). Nel caso di specie va osservato che dopo un primo avviso orale, l’imputato
aveva esternato agli operanti il motivo della sua riluttanza a presentarsi, mettendo per
iscritto la sua richiesta di astensione dalle indaginq del personale della Questura;
anziché insistere nel convocarlo, la Polizia avrebbe dovuto informare il Pm, profilandosi
una eccezione sulla terzietà del suo operato che andava valutata, prima di disporre la
seconda convocazione.
Il reato non poteva quindi essere configurato, avendo avuto l’imputato il diritto
ad ottenere risposta alle avanzate riserve sulla legittimità della convocazione. La
sentenza va quindi annullata perché il fatto non sussiste.

p.q.m.
AARAJt .„0
Annulla 1a sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, addì 14 Novembre 2013.

650 cod. pen., la condotta che abbia riguardo ad un provvedimento che difetti di uno

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