Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4783 del 16/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4783 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIECO RAFFAELE N. IL 28/06/1964
avverso l’ordinanza n. 368/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 16/07/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 15 ottobre 2012 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto
concesso a Raffaele Greco.
Avverso tale ordinanza Greco dichiarava di voler propone ricorso per

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 2013.

cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.

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