Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4783 del 06/11/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4783 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da:
CIMMINO MARCO N. IL 24/02/1979
avverso la sentenza n. 201/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cimmino Marcolin ordine al reato di cui
all’articolo 186 commi 1 e 2 del Codice della Strada, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in punto di
sanzionatorio, alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e alla mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Tanto premesso si osserva che, essendo stato il reato
commesso in data 6 ottobre 2007, lo stesso era già estinto
per intervenuta prescrizione al momento della pronuncia
della sentenza di secondo grado, che è stata emessa in data
1.07.2013, non essendo intervenuti periodi di sospensione
ed essendo decorso il termine massimo pari ad anni cinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato
è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
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Il P r. ente
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