Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4782 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4782 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSANZANA LUCA N. IL 21/02/1986
avverso la sentenza n. 2224/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

45449/2013

Massanzana Luca ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza resa dal
Tribunale di Brescia che applicava , su concorde richiesta delle parti, la pena di
quattro mesi di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, con sostituzione della pena
detentiva in quella pecuniaria, per la contravvenzione di cui all’art. 186, co.2, lett. C)
del codice della strada, per avere in data 7.2.2009 guidato con un tasso alcolemico
accertato di 2,32 e 2,27 g/l. Si duole della disposta sospensione della patente di
guida sostenendo che non avrebbe potuto essere inflitta dal giudice penale e contesta
la legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 186, co. 2 quater
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato
inammissibile.
L’ art. 186, co.2, del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, contenente il Nuovo codice
della strada, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per il periodo ivi determinato; consolidata è al riguardo la giurisprudenza di
questa Suprema Corte ( Cass. 27.3.97, 3254 rv.207880; Cass.6,12.1995, 1633
rv.203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv.201898, confermata anche dalle Sezioni Unite,
Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n.5 Bosio – rv. 210981)
secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il c.d.
patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio
di responsabilita’ penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione,
indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento
nell’accordo.
Peraltro con il decreto legge n.117 del 2007, convertito in legge n.160 del 2007, è
stato espressamente stabilito, con l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’
articolo 186 del codice della strada, che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie
di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti.
Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale,
genericamente formulata con riferimento agli artt. 27 e 3 Costituzione ma che non
tiene conto della complessa normativa che vede affiancati un
provvedimento prefettizio, di natura amministrativa e cautelare, di sospensione
provvisoria della patente, volto a tutelare con
immediatezza
l’incolumità
dei
cittadini
l’ordine
e
pubblico,
impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di
un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli, e un provvedimento definitivo
di applicazione della sanzione accessoria che, nei casi in cui la violazione costituisce
illecito penale o è ad esso connessa, la legge attribuisce alla competenza del giudice
penale. ( v. Corte cost. ord. N. 344 del 2004).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.

p.q.m.

Motivi della decisione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00.

Così deciso il 6.11.2014

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