Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47816 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47816 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCELLA ANGELO N. IL 04/03/1962
avverso la sentenza n. 180/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott
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che ha concluso per h

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 9/10/12,
resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava Angelo Arcella responsabile
del reato di cui all’art. 291 bis e ter, d.P.R. 43/73 perché, sottraeva al
pagamento dei dovuti diritti di confine kg. 36,40 di tabacco estero di
appartenente a persona estranea al reato; lo condannava ad anni 3 di
reclusione ed euro 147.667,00 di multa, con applicazione della pena della
interdizione dai pp.uu. per la durata di anni 5.
La Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 23/4/2013, in
parziale riforma del decisum di prime cure, concesse le attenuanti
generiche in giudizio di equivalenza all’aggravante contestata e
riconosciuta ed alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in anni 1,
mesi 10 di reclusione ed euro 121.334,00 di multa.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen., rilevato che la
mancata applicazione della formula assolutoria non è stata
sufficientemente giustificata dal decidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Rilevasi che in sede di merito la difesa dell’imputato aveva avanzato
doglianze esclusivamente in punto di pena, non obiettando nulla in
ordine all’accertamento del fatto storico, alla sua qualificazione giuridica,
all’attribuzione di esso all’imputato, come rilevasi dalla sentenza
impugnata, ove leggesi: “l’appello verte esclusivamente sul trattamento
sanzionatorio, di tal chè, in ossequio al principio devolutivo, la cognizione
della Corte deve intendersi limitata ai soli punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti ..” ( pag. 4 sentenza ).

4

contrabbando, adoperando come mezzo di trasporto una autovettura

Conseguentemente, il motivo di annullamento, formulato in
impugnazione, non può trovare ingresso, in quanto da ritenersi “nuovo”,
perché non sottoposto all’esame nella precedente fase di merito e,
pertanto inammissibile.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
l’Arcella abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente
determinata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q, M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile ii ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 24/10/2013.

Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che

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