Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47815 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47815 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• DISHO Paskal, nato in Albania il giorno 28/8/1978;
avverso la ordinanza n. 361/15 in data 31/8/2015 del Tribunale di Genova in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola FILIPPI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata limitatamente alla adeguatezza della misura cautelare
imposta;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 31/8/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di
Genova ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Savona in data 6/7/2015 con la quale era stata applicata nei
confronti di DISHO Paskal la misura cautelare personale della custodia in carcere
in relazione al reato di cui 644 cod. pen.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,
deducendo:

Data Udienza: 19/11/2015

1. Inosservanza o erronea applicazione delle norme di rito penale in ordine ai
gravi indizi di colpevolezza nonché mancanza e manifesta illogicità della
motivazione.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il quadro probatorio non assume
la gravità indiziarla necessaria per l’avviamento del trattamento cautelare e che
il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a far proprie le considerazioni del
Giudice per le indagini preliminari.
generiche e prive di riscontri documentali non potendo essere considerati tali le
matrici degli assegni che sono state rinvenute atteso che la destinazione dei titoli
è ancora ignota.
Ancora, non sarebbero stati doverosamente accertati i rapporti lavorativi tra
l’indagato e le persone offese LATTUCA Calogero e LATTUCA Adriano.
2. Mancanza e illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed al
principio di proporzionalità.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che il pericolo di
reiterazione dei reati sarebbe stato individuato solo con formule di stile e non si
è tenuto conto della personalità dell’indagato, privo di precedenti penali, dotato
di un regolare lavoro e di una famiglia stabilmente radicata sul territorio, il che
renderebbe illogica anche la motivazione dell’ordinanza impugnata relativa al
pericolo di fuga.
Le eventuali esigenze cautelari potrebbero quindi essere garantite anche con una
misura non custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso presenta la duplice caratteristica sia della manifesta
infondatezza che della assoluta genericità.
Prendendo le mosse da questo secondo profilo non sfugge che lo stesso è
caratterizzato da affermazioni apodittiche che si pongono in contrasto con quelle
contenute nell’ordinanza impugnata ma che non si confrontano specificamente
con esse.
In estrema sintesi, si giunge ad affermare che gli indizi di colpevolezza nei
confronti del DISHO sarebbero insufficienti per determinare l’avviamento del
trattamento cautelare ma, in presenza di un ordinanza come quella impugnata
nella quale sono stati indicati, oltre alle matrici degli assegni, una serie di
elementi precisi quali quelli delle dichiarazioni delle due persone offese (LATTUCA
Adriano e LATTUCA Calogero) e della teste BASOC, nonché degli esiti delle

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Le dichiarazioni delle persone offese dal reato di usura sarebbero alquanto

intercettazioni telefoniche ed ambientali – il tutto meglio specificato nella
richiamata ordinanza genetica – nel ricorso che qui ci occupa non un solo
elemento “concreto” viene indicato per intaccare il predetto compendio indiziario,
non potendosi certamente considerare tale l’affermazione che LATTUGA Adriano
nulla dice in merito ai rapporti lavorativi e LATTUGA Calogero identifica il DISHO
in maniera alquanto vaga.
Per il resto appare sufficiente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte

personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito
di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai
limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie”. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la
specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a
controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali
enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la
legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione
della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve
essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di
cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata
probabilità di colpevolezza) (Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep.
02/05/2000, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha
trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (cfr. ex
ceteris: Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv.
255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più
avanti – che “l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in
cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od

3

Suprema hanno già avuto modo di chiarire che “in tema di misure cautelari

in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di
legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei
dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Cass. Sez. F,

40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).
Nel caso di specie ci troviamo in presenza di una ordinanza motivata in maniera
congrua, non manifestamente illogica e tantonneno contraddittoria, con la
conseguenza che le doglianze evidenziate

(rectius:

ventilate) nel motivo di

ricorso che ci occupa sono da considerarsi manifestamente infondate.
2. Analogo discorso vale per il secondo motivo di ricorso riguardante le esigenze
cautelari.
Nell’ordinanza impugnata sono stati evidenziati una serie di elementi che
rendono non salvaguardabili le esigenze di cautela con misura diversa dalla
custodia in carcere: al momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare il
reato era in itinere e ci si trova in presenza di una reiterazione delle condotte
documentate anche dal cospicuo volume di affari emergente dalle
movimentazioni di denaro dell’indagato (il che da atto della attualità e
concretezza delle esigenze cautelari) e la misura degli arresti donniciliari non
potrebbe essere utile al contenimento delle esigenze di cautela in quanto le
richieste di denaro alle parti offese potrebbero essere agevolmente rivolte anche
dal domicilio col mezzo del telefono.
Il Tribunale del riesame ha, inoltre, evidenziato l’allarmante comportamento
tenuto dall’indagato in sede di perquisizione allorquando ebbe ad aggredire i
Carabinieri operanti al fine di evitare che gli stessi recuperassero un appunto con
cifre e sigle del quale egli stava cercando di disfarsi così lasciando
ragionevolmente intendere che il DISHO tenti di occultare le prove a suo carico o
di contattare altri soggetti coinvolti nelle operazioni di finanziamento illecito.
Detti elementi evidenziati dai Giudici del riesame che rendono adeguata e
proporzionata la misura della custodia in carcere non appaiono certamente
contrastati od elisi dall’affermazione – peraltro in questa sede non documentata che l’imputato è incensurato, e vive e lavora stabilmente sul territorio nazionale.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.

4

sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa

ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2015.

sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi

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