Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47814 del 19/11/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47814 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
B.B.
A.A.
avverso la ordinanza 29/6/2015 del Tribunale per il riesame di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto per entrambi;
udito per l’imputato, l’avv. Mauro Ronco, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 29/6/2015, il Tribunale di Torino, a seguito di

istanza di riesame avanzata nell’interesse di B.B. e A.A., indagati per il reato di estorsione (capo A) e tentata estorsione
(capo B) confermava nei confronti di B.B.ata applicata ai

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Data Udienza: 19/11/2015

prevenuti la misura cautelare della custodia in carcere e annullava
l’ordinanza impugnata nei confronti di A.A., limitatamente al
reato di cui sub B), disponendo la scarcerazione del medesimo limitatamente
a tale reato e confermando la misura con riferimento al reato sub A).

2.

Il Tribunale riteneva sussistente per entrambi gli indagati il quadro di

gravità indiziaria con riferimento al reato di estorsione di cui al capo A)
fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, F.F., e sulla

reato sub B), riteneva sussistente la gravità indiziaria per il solo B.B.
. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente
il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, reputando
la custodia cautelare in carcere come l’unica misura adeguata per entrambi
gli indagati.

3.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli indagati, per

mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

4.

B.B. solleva diversi motivi di gravame con i quali

deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento sia alla
gravità del quadro indiziario, sia alla sussistenza delle esigenze cautelari.
4.1

Con riferimento al primo motivo contesta la sussistenza degli estremi

dell’estorsione eccependo che la stessa persona offesa non denunziò né
forme di costrizione, né di metus in relazione al capo A) e che in sede di
incidente probatorio la F.F. dichiarò di non nutrire sospetti su nessuno in
relazione agli episodi d’intimidazione di cui al capo B) dell’incolpazione.
4.2

Con riferimento alle esigenze cautelari, si duole che il Tribunale abbia

indicato un pericolo di inquinamento probatorio che non emerge nel
provvedimento del Gip. Eccepisce inoltre che i precedenti penali dell’indagato
sono risalenti nel tempo e quindi non possono essere considerati come indici
di pericolosità, tenendo conto anche che il ricorrente, era stato sottoposto ad
una misura di prevenzione, già scontata da molti anni. Contesta, inoltre
l’adeguatezza della sola misura carcerarie, eccependo che gli arresti
domiciliari, con l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, sarebbero più che
sufficienti ad assicurare le esigenze cautelari.
4.3

Infine si duole di illeggibilità di alcuni atti processuali ed eccepisce

l’inutilizzabilità delle intercettazioni per mancato rispetto del disposto di cui

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intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali varie. Quanto al

all’art. 268, comma VI, cod. proc. pen.

5.

A.A. solleva tre motivi di gravame con il quali deduce:

4.1

Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche trasfuse da altri

procedimenti per violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., eccependo che tali
intercettazioni non risultano indispensabili per l’accertamento dei delitti per i
quali si procede
Erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen., dell’art. 110 cod. pen. e

vizio della motivazione sul punto. Al riguardo eccepisce che le condotte
contestate non sono minacciose, ma risultano priva di aspetti intimidatori.
Deduce che l’annullamento della misura per il capo B), non può che
ripercuotersi sulla valenza delle condotte ascritte al capo A) e sviluppa una
serie di argomentazioni sulle modalità del fatto. Contesta l’esistenza di un
profitto ingiusto ed eccepisce che il A.A. ebbe a richiedere con modi non
minacciosi la restituzione del proprio credito, per cui il fatto poteva
configurare, tutt’al più un esercizio arbitrario.
4.3

Illogicità e mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza

ed all’attualità delle esigenze cautelari. Al riguardo si duole che il Tribunale
abbia ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento delle prova con
riferimento ad un biglietto recapitato alla F.F. (che riportava il nome di
una delle sue figlie), eccependo che l’episodio del bigliettino risultava
contestato nel capo B), per il quale il Tribunale aveva revocato la misura nei
confronti del A.A.. Si duole, inoltre, della ritenuta sussistenza del
pericolo di recidivanza, eccependo che i precedenti penali sono risalenti e
contestando che egli svolga un’ipotetica attività di recupero crediti. Eccepisce
inoltre che egli recandosi a casa di F.F. e P.P., sottoposti agli arresti
dorniciliari, non era a conoscenza delle limitazioni che tale regime imponeva
nei contatti con i terzi.
4.4

Successivamente la difesa del A.A. ha depositato memoria

ribadendo le censure già formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi non

deducibili nel ricorso per cassazione e comunque manifestamente infondati.
2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei

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4.2

provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di

cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso del

4

apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice

A.A. in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche trasfuse
da altri procedimenti, le doglianze del ricorrente sono inammissibili in
quanto, qualora le intercettazioni in atti non risultino indispensabili per
l’accertamento dei delitti contestati e siano scarsamente rilevanti come
sostiene la difesa, l’imputato non può dolersene perché non gli arrecano
danno.

L
:

Le doglianze dei ricorrenti in punto di gravità gravità del quadro

indiziario, sono rivolte sostanzialmente ad escludere che i fatti di cui al capo
A) possano essere qualificati come estorsione per assenza di elementi di
violenza o di minaccia. Orbene, per quanto riguarda B.B., le tesi del
carattere neutro delle richieste di denaro che questi assieme al A.A.
aveva rivolto alla F.F. , trova una plateale smentita nel robusto quadro
indiziario a suo carico per gli atti d’intimidazione commessi nei confronti
della F.F. °, di cui al capo B) dell’atto d’incolpazione. Per quanto riguarda
la posizione del A.A. , la revoca della misura per il solo capo B) per la
non gravità del quadro indiziario a suo carico, non travolge certamente la
contestazione di estorsione per le condotte di cui al capo A). Per quanto
riguarda il carattere minaccioso di tali condotte, il Tribunale ha
espressamente motivato (fol. 22-24) evidenziando una serie di indici di un
atteggiamento intimidatorio, idoneo a coartare la libertà di
autodeterminazione della F.F.°, che si desumono:
a)

dalle circostanze concrete in cui venne formulata e reiteata la

richiesta di pagamento (..)
b)

dalla condotta materialmente tenuta dagli indagati (..)

c)

dal contesto in cui si colloca la condotta (..)

Pertanto il Tribunale ha esposto le ragioni giuridicamente significative che
hanno determinato la conferma del quadro di gravità indiziaria per il reato
di cui al capo A) per entrambi gli imputati e per il reato di cui al capo B) per
il solo B.B., e lo ha fatto con una motivazione priva di vizi logici, che come tale – sfugge ad ogni censura in sede di legittimità.

5.

Anche per quanto riguarda le valutazioni in tema di esigenze

cautelari, le conclusioni del Tribunale sono fondate su un percorso
argomentativo che fa emergere elementi concreti ed attuali di pericolosità,
sia alla luce dei significativi precedenti penali di entrambi gli imputati, sia
alla luce delle modalità della condotta, elementi che qualificano la

4.

pericolosità sociale di entrambi gli indagati.
In particolare il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine
all’adeguatezza della sola misura carceraria per entrambi gli indagati,
mettendo in evidenza che la misura degli arresti domiciliari, non è idonea ad
impedire ulteriori atti d’intimidazione per mancanza di garanzie che gli
imputati rispettino il divieto di comunicare con persone diverse. Le censure
dei ricorrenti non scalfiscono la solidità della motivazione e non fanno

essere dichiarati inammissibili.

6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento„ nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno. Inoltre,
poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei
ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati
si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del
citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 Disp. Att. Cod.
proc. pen.
Così deciso, il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

emergere profili di illogicità. Di conseguenza entrambi i ricorsi devono

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