Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47813 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47813 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

Data Udienza: 19/11/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Jussi Danilo, nato a Torino l’11/6/1983
avverso la sentenza

20/7/2012 del Tribunale di Livorno, Sezione

Distaccata di Cecina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/7/2012, il Tribunale di Livorno, Sezione

distaccata di Cecina, applicava, ex art. 444 c.p.p., a Jussi Danilo la pena di
mesi due e giorni 10 di reclusione ed €. 250,00 di multa inflitta in
continuazione con precedente condanna già passata in giudicato.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato dolendosi di

violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e mancanza

1

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della motivazione.

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non

possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o
censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad
eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla
soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. I,
Sentenza n. 6898/1997 e nle. 6545/1998).

3.

l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere

qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5^ 1.4.99 n.
7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta
non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta
di patteggiannento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata,
non può essere rimessa in discussione (Cass. 6^ 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv.
213471). Occorre, poi, rilevare che l’obbligo di motivazione da parte del giudice è
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc.
Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: “in tema di
patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del
controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto
esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali
errori nei calcoli intermedi.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc.
(dep. 11/11/1999 ) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc.
(dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

4.

Nel caso di specie il giudice ha correttamente adempiuto all’obbligo della

motivazione nei termini di cui sopra.
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CONSIDERATO IN DIRITTO

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

determinare in euro 1.500,00.

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