Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47811 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47811 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIPPI GIONNI N. IL 03/10/1959
avverso l’ordinanza n. 61/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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C.-~—1-

Data Udienza: 28/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 2 febbraio 2015 la corte d’appello di L’Aquila respingeva l’istanza di
remissione in termini presentata da PIPPI Gionni per la proporre appello avverso la sentenza
del Tribunale di Vasto del 28 giugno 2001, irrevocabile il 13 dicembre 2001. Nell’istanza il
PIPPI aveva sostenuto di non avere mai avuto contezza né del procedimento, né del processo,
né infine della sentenza dal momento che nell’anno 1997 si era trasferito in Brasile.

degli irreperibili, giusta decreto del tribunale di di Vasto del 30 ottobre 2001. È altresì certo che
nel corso delle indagini il gip del tribunale di Vasto, dovendo procedere alla notifica del decreto
di proroga delle indagini, ha emesso provvedimento di irreperibilità. Le ricerche disposte dai
carabinieri di Francavilla al Mare avevano accertato che dal 2 giugno 1997 il PIPPI si era reso
irreperibile perché colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito di altro
procedimento. Decreto di irreperibilità era stato pronunciato anche dal pubblico ministero, ai
fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.
La Corte d’ appello ha quindi sostenuto che la mancata conoscenza del procedimento pendente
a Vasto fu dovuta al fatto che il PIPPI si allontanò dall’Italia per sottrarsi all’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti
nell’ambito di altro procedimento tanto che venne colpito da decreto di latitanza e ha ritenuto
pertanto che la mancata conoscenza fosse dipesa da un comportamento volontario, a nulla
rilevando la circostanza che l’ordinanza di custodia cautelare fu emessa in procedimento
diverso
Ricorre per Cassazione PIPPI Gionni, a mezzo del difensore, deducendo che il provvedimento
impugnato è incorso in:
1. violazione di legge. Lamenta che la corte territoriale non ha considerato che l’istanza
era stata presentata non ai sensi dell’articolo 175 comma 1, bensì ai sensi dell’articolo
175 comma due nella formulazione risultante dalla modifica intervenuta per effetto
della decreto legge 21 febbraio 2005 numero 17, entrato in vigore il 23 febbraio 2005.
Rileva che l’istanza doveva essere accolta, come peraltro richiesto dal Procuratore
Generale presso la corte d’appello, considerato che il PIPPI era stato in condannato in
contumacia dal tribunale e che la disciplina della restituzione in termini introdotta dalla
legge numero 60 del 2005 prevede una sorta di presunzioni iuris tantum di non
conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento ponendo a carico
del giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova contraria;
2.

violazione di legge per inosservanza ed errata applicazione degli articoli 127 e 666
codice procedura penale. Lamenta il mancato avviso della data dell’udienza in camera di
consiglio che pertanto si è svolta senza la partecipazione del ricorrente e dei suoi
difensori .

La corte d’appello ha dato atto che la sentenza risultava notificata correttamente con il rito

Il secondo motivo di ricorso è infondato. La corte territoriale ha correttamente deciso de
plano sulla richiesta di rimessione in termine, senza fissazione di una apposita camera di
consiglio partecipata, facendo buon governo dell’indirizzo della giurisprudenza della corte di
legittimità per il quale, nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il
giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento
principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme;
procedura de plano che si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo, nell’art. 175

Ambrosino, Rv. 255139 ; Sez. 5^, n. 13290 del 10/02/2011, Nì kolic, Rv. 249955; Sez. 1^, n.
19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240237; Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis,
Rv. 233418).
Il primo motivo di ricorso è fondato
L’istituto della restituzione nel termine al fine di proporre l’impugnazione della sentenza
contumaciale è preordinato a porre rimedio alla mancata effettiva conoscenza del
provvedimento da parte dell’imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento
doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal
giudice (Cass. Sez. 4, sent. 14.5.2008, n. 23137, ric. Moscardini, Rv 240311; Cass. Sez. 5,
sent. 16.12.2008, ric. Holczer, Rv. 242430; Cass. Sez. 1, Sent. 17.2.2010, n. 8138, Rv.
246126). Le due condizioni previste dall’art. 175 c.p.p., comma 2: effettiva conoscenza e
rinuncia devono sussistere entrambe, per cui quando faccia difetto anche uno solo dei
presupposti il giudice deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione.
opportuno in proposito ricordare che l’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. 22
aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, prevede che, qualora sia
stata pronunciata sentenza contumaciale, l’imputato sia restituito, a sua domanda, nel termine
per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a
comparire, ovvero a proporre impugnazione (Cass. Sez. 1, sent 11.4.2006, n. 15543, Zaki Aziz
alias Joudar Khalil, Rv. 233879; Cass., Sez. 1, sent. 9.5.2006, n. 20036, ric. El Aidoudi, Rv.
233864; Cass., Sez. 1, sent. 9.2. 2006, n. 14272, ric. Coppola; Cass., Sez. 2, sent. 14.2.2006,
n. 15903, ric. Ahmed ed altri).
La norma ha introdotto nel nostro sistema processuale una presunzione iuris tantum di non
conoscenza, onerando il giudice di reperire negli atti l’eventuale prova in contrario e, più in
generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o
ad impugnare. Se la prova non è raggiunta, la concessione del nuovo termine si impone. Il
giudice è, inoltre, chiamato a fornire completa, puntuale e logica motivazione in ordine alle
circostanze dedotte dall’interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell’atto, e,
qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento (Cass.
2

c.p.p., comma 4, alle forme di cui all’art. 127 c.p.p., (Sez. 6^, n. 18240 del 16/04/2013,

Sez. 1, sent, 6.4.2006, ric. Latovic, cit; Cass. Sez. 3, sent. 12.4.2006, n. 17761, ric. Ricci;
Cass., Sez. 5, sent, 18.1. 2006, n. 6381, ric. Picuti).
Sulla base di queste premesse, deve rilevarsi che la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto
l’istanza proposta dal PIPPI disattendendo i canoni di valutazione imposti dall’ 175 cod. proc.
pen. ante Novella del 2014, dal che consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza e la
restituzione in termini di PIPPI Gionni per l’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale
di Vasto il 28 giugno 2001.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la rimessione in termini per
proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 28.6.2001. Si notifichi il
presente provvedimento a PIPPI Gionni e al suo difensore.
Così deliberato in Roma il 28.10.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

P.Q.M.

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