Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47810 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47810 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FATO GAETANO N. IL 02/12/1968
avverso l’ordinanza n. 6317/2015 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
29/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione DI FATO Gaetano avverso l’ordinanza in data 29 maggio 2015 con la
quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ha convalidato l’arresto
eseguito dalla polizia giudiziaria nei suoi confronti per il reato di cui agli articoli 110,629,61
numero nove codice penale e17 decreto legislativo n. 152/1991.
Lamenta il ricorrente l’insussistenza dei presupposti per procedere all’arresto in ragione della

consegna del denaro provocata dalla stessa persona offesa DEBOLE Giuseppe a mezzo di
reiterati pressanti richieste di recarsi sul cantiere per verificare l’avanzamento delle lavori, per
cui si tratterebbe di uno stato di flagranza indotto.

Il DI FATO presentava memoria con la quale insisteva ed ulteriormente illustrava le
argomentazioni svolte nel ricorso.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in
sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti
dall’art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei
presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia
sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed
all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura
che non deve riguardare ne’ la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa
riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne’ l’apprezzamento sulla
responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (così, da ultimo, Sez. 6^,
n. 25625 del 12/04/2012, P.M. in proc. Eebrihim, Rv. 253022; conf., tra le tante, Sez. 6^, n.
6878 del 05/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072; Sez. 6^, n. 21172 del 28/03/2007, P.M.
in proc. Riaviz, Rv. 236672; Sez. 4^, n. 19289 del 27/01/2005, P.M. in proc. De Stefano, Rv.
231545).
Tale regola iuris risulta rispettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania
che correttamente si è limitato all’apprezzamento della concreta configurabilità della fattispecie
di reato comportante l’arresto obbligatorio in relazione ad un innegabile stato in flagranza,
correlato alla presenza sul posto del Di Fato, operando così correttamente una verifica sulla
ragionevolezza della legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della
situazione esistente al momento dell’adozione dell’arresto.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

1

non ravvisabilità dello stato di flagranza per essere stata la presenza dell’arrestato alla

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 28.10.2015

Giovanna VERGA

Il Presidente
Franco FIAN), DANESE

Il Consigliere estensore

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