Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4781 del 16/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4781 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JADDAD MAROUANE N. IL 15/01/1988
avverso l’ordinanza n. 1480/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 16/07/2013
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza del 18 settembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bari
rigettava il reclamo proposto da Jaddad Marouane avverso il diniego parziale della
liberazione anticipata.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente,
Jaddad Marouane il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in
Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 2013.
relazione alle ragioni poste a base del provvedimento adottato.