Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47802 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47802 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALZANO FEDERICO N. IL 18/01/1946
BALZANO NINO N. IL 27/07/1969
avverso la sentenza n. 11553/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
P).A
`Y(-che ha concluso per 4 –

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torre del Greco, con sentenza del 19/3/2008, dichiarava
Federico Balzano e Nino Balzano responsabili del reato di cui agli artt.
110, 81 cpv cod.pen, e 73, d.P.R. 309/90, per avere venduto, con più
azioni, sostanza stupefacente del tipo hashisc e per avere detenuto la
pena di anni 3 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, e il secondo ad
anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dei prevenuti, con sentenza del 18/1/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la dilesa degli imputati, con i seguenti
motivi:
-vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dei Balzano in
ordine al reato ad essi ascritto;
-il reato si è prescritto in data antecedente alla pronuncia di seconde
cure, visto che i fatti contestati risalgono al 18/10/2003 e, pertanto

il

termine di anni 7 e mesi 6 si è maturato al 18/4/2011 e la sentenza
impugnata è stata resa il 18/1/2012;
-carenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento della

attenuante ex co. 5 dell’art. 73 citato decreto;
-eccessività della pena.

CONSIDERATC IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione

stessa sostanza al fine di farne commercio; condannava, il primo, alla

adottata dal decidente in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato e
alla ascrivibilità di esso in capo ai prevenuti.
La Corte territoriale, a seguito di rinnovata analisi delle emergenze
istruttorie, è pervenuta nella convinzione di confermare il decisum di
prime cure, fornendo ampio riscontro ai motivi libellati, nell’interesse
inconferenza delle doglianze, dagli stessi mosse / avverso l’ impugnata
pronuncia.
Il decidente evidenzia come i rilievi sollevati in gravame si pongano in
aperto contrasto con le emergenze istruttorie.
Il decidente richiama le risultanze probatorie, che hanno dato agio di
rilevare, il modus operandi con cu agiva il Nino Balzano: dei giovani,
giunti nei pressi dello stabile condominiale, lo chiamavano per nome; lui
si affacciava, invitava gli interlocutori a salire, ovvero scendeva a
raggiungerli, riceveva del denaro e cedeva in cambio dei piccoli involucri.
Nel corso dell’appostamento, durato poco più di un’ora, il Balzano
interagì, in questi termini, con circa trenta persone, a volte
singolarmente, a volte a gruppi di due o tre persone; furono notate
almeno 12-13 cessioni di sostanza stupefacente ( deposizione agente
Cascone ).
In occasione di un ennesimo episodio, allorquando l’imputato, ricevuto
del denaro da un acquirente e rientrato nel palazzo, si accingeva ad uscire
nuovamente all’esterno dello stabile, all’intervento degli agenti cercò di
darsi alla fuga, ma bloccato, fu trovato in possesso della somma di euro
165,00 e di 4,7 grammi di hashish, avvolti in carta stagnola.
Di poi, lo stesso prevenuto ha accompagnato i poliziotti presso
l’abitazione del padre, Federico Balzano, che, avvertito dal figlio della
presenza della polizia, ritardò ad aprire la porta di casa, ove furono
rinvenuti n. 13 stecchette di hashish, confezionate singolarmente in carta

degli imputati, in atto di appello, specificando le ragioni della ritenuta

stagnola, contenute in un involucro di cellophane, e un altro involucro,
contenente ulteriori 12 stecchette dello stesso tipo di sostanza, nonchè
un coltello con lama annerita, elemento questo atto a desumere che lo
stesso era stato operato per tagliare la droga.
Inoltre, la Corte territoriale richiama ia deposizione di Enrico Paudice, il
al figlio Nino, gli soleva vendere a domicilio l’hashish.
Conseguentemente, va rilevato che il primo motivo di annullamento è da
ritenere inammissibile, in quanto con esso si deducono contestazioni del
tutto fattuali, rappresentative di una diversa ricostruzione degli
avvenimenti, non proponibili in sede di legittimità, peraltro, in netto
contrasto con gli elementi costituenti la piattaforma probatoria, oggetto
di compiuto esame estimativo da patte del decidente.
Inoltre, con detto motivo si tende ad una rilettura delle risultanze
processuali, sulle quali a questa Corte è inibito procedere a nuova analisi
valutativa.
Del tutto destituita di fondamento è da ritenere la eccezione di
prescrizione del reato, sollevata dalla difesa dei ricorrenti, in quanto, la
normativa da applicare nella specie è quella antecedente alla riforma di
cui alla L. 252/05, che prevede un trattamento sanzionatorio più
favorevole al reo.
Di conseguenza, essendo i fatti contestati risalenti al 18/10/2003, il
termine prescrizionale massimo, di anni 15, andrà a maturarsi al
18/10/2015.
Non può trovare ingresso il terzo motivo di annullamento, con cui si
contesta la mancata concessione della attenuante ex co. 5 dell’art. 73,
d.P.R. 309/90, perché la relativa doglianza non è stata sottoposta
all’esame del giudice di merito e risulta quindi motivo nuovo, non
sottoponibile all’esame del giudice di legittimità.

3

quale ha additato Federico Balzano come lo spacciatore che, unitamente

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sw sistono elementi per ritenere che
Federico Balzano e Nino Balzano abbiano proposto il ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciascuno di
loro, a norma dell’art. 616 cod.proc.pein., deve, altresì, essere condannato
al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

P. Q. M .
La Corte Suprema di Cassazione oichiara inammissibile il ricorso e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di
essi al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24/10/2013.

Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA