Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4780 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4780 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATEI IONUT ALIN N. IL 20/05/1973
avverso la sentenza n. 2582/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Matei Ionut Alin in ordine al reato di cui
all’articolo 186, comma 2, lett.c) del codice della strada, ha
proposto ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione

Faceva altresì rilevare l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena e li giudizio di
equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata
aggravante. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6,
22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili
in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Milano espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la
pena irrogata dal giudice di primo grado.

con riferimento alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva.

C
3
\

Non può invece essere dichiarata la prescrizione del reato, in
quanto la dichiarazione di inammissibilità, secondo la concorde
giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez.1,
Sent. n.24688 del 4.06.08, Rv.240594),preclude la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione anche se maturata in data
anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta,
né rilevata nel giudizio di merito.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese kU processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
Il P

dente

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

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