Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 478 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 478 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

Data Udienza: 25/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GHIONNO SALVATORE N. IL 25/05/1949
avverso la sentenza n. 617/2009 TRIBUNALE di VASTO, del
03/02/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

i Cok;

L L E Ri A

— 8 GEN 2014
il Futwdonorio Giudiziario

Ritenuto:
– che il Tribunale di Vasto con sentenza del 03/02/2010 ha dichiarato Di Ghiormo Salvatore
colpevole del reato di cui agli art. 18, comma 5 bis, e 29, comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 276/2003, a
lui ascritto perché, nella qualità di legale rappresentante della M.M.I. S.r.l., si avvaleva delle
prestazioni di lavoratori stranieri, la cui manodopera era somministrata illecitamente da una società
di diritto slovacco, condannandolo alla pena di € 4.800,00 di ammenda;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

dall’Ispettorato del Lavoro; la sentenza ha inoltre rilevato la tardività del versamento della sanzione
amministrativa determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro da parte del’imputato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando violazione
della norma incriminatrice e manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea
interpretazione delle risultanze probatorie attinenti all’accertamento della utilizzazione della
predetta manodopera illecitamente somministrata ed alla durata delle prestazioni; denuncia inoltre
la valutazione del giudice di merito in ordine alla tardività dell’adempimento, non essendo avvenuta
la notifica dell’invito alla definizione del contesto a mani proprie dell’imputato, e la mancata
applicazione dell’art. 162 bis c.p. quale conseguenza dell’adempimento tardivo;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie in ordine all’accertamento
afferente alla utilizzazione di manodopera illecitamente somministrata ed alla durata delle
prestazioni lavorative non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale
della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a
tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura
del quadro probatorio e, con essa, il riesaie nel merip della Sentenzaimpugn ;
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– che sono altresì manifestamente infondat le ulteriori censure del ricorrente, non risultando essere
stata contestata nella sede di merito la regolarità della notifica dell’invito alla definizione
amministrativa del contesto, mentre l’art. 162 bis c.p. poteva trovare applicazione solo a seguito
della richiesta da parte dell’imputato di essere ammesso all’oblazione, richiesta che non risulta
essere stata proposta;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, gli accertamenti eseguiti

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