Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47796 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47796 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Mondello Domenico, nato a Casteltermini il 9/11/1950
avverso la sentenza 11/3/2015 della Corte d’appello di Bologna, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Luciano Nalli del foro di Roma, in sostituzione
dell’avv. Fabrizio Ragni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/3/2015, la Corte di appello di Bologna, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, in data 22/10/2012,
esclusa la recidiva, riduceva la pena inflitta a Mondello Domenico, per i delitti
di estorsione (capo A) e tentata estorsione (capo B), rideterminandola in
anni cinque, mesi quattro di reclusione ed €. 900,00 di multa.

1

Data Udienza: 19/11/2015

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
3.1

Manifesta illogicità della motivazione, dolendosi che la Corte

d’appello erroneamente aveva ritenuto che l’imputato non avesse
contestato la propria responsabilità per i fatti materiali a lui attribuiti. Al
riguardo eccepisce che il primo dei motivi d’appello concerneva proprio la

3.2

Nullità dell’evocazione in giudizio per erronea emissione del decreto

di irreperibilità. Al riguardo si duole dell’incompletezza delle ricerche
effettuate dai Carabinieri ed eccepisce che dal certificato storico anagrafico
risulta che alla data del 11/6/2010 egli era residente a Castrocaro Terme e
Terra del Sole (FC), essendo immigrato in tale data dal Comune di Vergato.
3.3

Vizio della motivazione per non avere la Corte disposto la

rinnovazione del dibattimento, al fine di esaminare il testimone richiesto
dall’imputato (Mondello Gianluca) senza fornire alcuna motivazione sul
punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo, è vero che erroneamente la

Corte ha reputato che la difesa dell’imputato non avesse contestato la
condotta materiale al medesimo ascritta, tuttavia tale errore non ha alcuna
incidenza nel percorso argomentativo poiché le conclusioni assunte in punto
di responsabilità – come osserva la sentenza impugnata – sono fondate sulle
ripetute e precise dichiarazioni delle due persone offese, suffragate da
riscontri obiettivi dal convergere di altre dichiarazioni di testimoni vicini alle
persone offese. Le censure sollevate dal ricorrente non scalfiscono la tenuta
logica della motivazione e pertanto sono inammissibili.

3.

Per quanto riguarda il secondo motivo le censure in punto di nullità

del decreto di irreperibilità sono inammissibili perché ripropongono le stesse

2

mancata assoluzione dell’imputato per mancanza della prova.

doglianze sollevate con i motivi d’appello a cui la Corte territoriale ha
risposto con motivazione congrua, priva di vizi logico giuridici e coerente
con la giurisprudenza di questa Corte. Sul punto, questa Sezione, con la
sentenza n. 40041/2009 ha avuto modo di rilevare che:

«In tema di

notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo,
in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le
volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 cod. proc. pen.,

domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa
del soggetto. Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del
conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle
ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui
vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere
incidenza, “ex pose, sulla legittimità della procedura seguita sulla base
delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle
prescritte formalità. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 3285 del 15.12.1999 dep.
16.3.2000 rv. 215591)>>. Pertanto non possono essere valutate le notizie
sulla reperibilità fornite, successivamente alla pronunzia del decreto di
irreperibilità, dall’imputato, quando siano stati regolarmente completi gli
accertamenti richiesti dall’art. 159 cod. proc. pen.

4.

Nel caso di specie la Corte ha verificato che «esiste in atti una

precisa documentazione (nota 8/6/2010) di ricerche svolte dai Carabinieri di
Vergato concluse con il rilievo che il prevenuto, benché ancora formalmente
residente in quel Comune (ove era domiciliato in via IV Novembre, 4) aveva
lasciato libero quel domicilio a seguito di sfratto, si era quindi allontanato
senza lasciare notizie del nuovo domicilio, rendendosi irreperibile. Altre
vane ricerche erano state effettuate nel comune di nascita, dal quale si era
allontanato nel 1965 per trasferirsi in Provincia di Forlì (Premilcuore) e nel
quale non aveva fatto ritorno. Infine si è verificato documentalmente che
non era detenuto>>. Di conseguenza il decreto di irreperibilità è stato
regolarmente emesso, essendo stati gli accertamenti eseguiti in conformità
a quanto richiesto dalla norma di cui all’art. 159 cod. proc. pen. La
circostanza che soltanto alcuni giorni dopo (V11/6/2010) Vmputato dichiarò
all’anagrafe di essersi trasferito in Castrocaro Terme, indicando una nuova
residenza non incide sulla validità del decreto di irreperibilità poiché
all’epoca delle ricerche egli risultava ancora anagraficamente residente nel

3

l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del

Comune di Vergato, dove risultava irreperibile.

5.

Infine è inammissibile anche il terzo motivo con il quale il ricorrente

si duole della mancata rinnovazione del dibattimento per esaminare un
teste da lui indicato in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte: “in
tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la
decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente

dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria,
nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da
una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base
della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti
per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente
mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento” (Cass. Sez. 6, Sentenza
n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007 ) Rv. 236064; Sez. 6,
Sentenza n. 40496 del 21/05/2009 Ud. (dep. 19/10/2009 ) Rv. 245009).
Nel caso di specie la stessa struttura argomentativa posta a base della
pronuncia di merito evidenzia la sussistenza di elementi più che sufficienti
per la valutazione della responsabilità penale dell’imputato.

6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante

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