Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47795 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47795 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Russo Antonino, nato a Cardeto il 29/1/1952
avverso la sentenza 15/7/2013 della Corte d’appello di Milano, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 15/7/2013, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza del

Gup presso il Tribunale di Lodi, in data

10/6/2009, che aveva condannato Russo Antonino alla pena di anni cinque,
mesi quattro di reclusione ed C. 1.800,00 di multa per i reati di rapina
aggravata e ricettazione di ciclomotori in concorso.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

Data Udienza: 19/11/2015

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti ed equa la pena
inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia deducendo violazione della legge processuale con
riferimento all’art. 192, 3 0 comma, manifesta illogicità del ragionamento

DNA del materiale biologico rinvenuto sul luogo della rapina.
Al riguardo si duole che l’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato sia fondata esclusivamente sulla base di due soli
riconoscimenti fotografici effettuati dai testi ad un anno di distanza dai
fatti, con percentuali d’incertezza rilevanti (il primo teste avendo dichiarato
di riconoscere il Russo al 60% ed il secondo al 30%). Tali riconoscimenti
per la percentuale d’incertezza che li caratterizza e per l’assenza di
elementi di riscontro, non sono idonei a comporre un quadro indiziario
grave, tant’è vero che nessuna misura cautelare è stata mai emessa sulla
base del compendio probatorio valutato dal Gup. Eccepisce, inoltre, il
travisamento della prova, con riferimento agli accertamenti sul DNA
compiuti dal Ris dei Carabinieri. In proposito allega l’informativa del Ris
dalla quale emerge che l’esame del DNA ha escluso che le tracce biologiche
trovate sulla bottiglia di acqua minerale, repertata presso la filiale oggetto
della rapina, appartenessero al Russo, mentre si è rivelato impossibile
l’accertamento nei confronti del coimputato Marcheselli. Al contrario la
Corte d’appello riteneva la compatibilità del DNA del Marcheselli con le
tracce biologiche trovate sul posto e richiamava la compatibilità del profilo
del DNA con i reperti riferibili ad una rapina commessa 1’11/4/2006 ai danni
dell’Agenzia del Banco di Sardegna per la quale erano stati tratti in arresto
il Russo e il Marcheselli.
Infine si duole che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione le
censure della difesa in ordine all’inattendibilità dei riconoscimenti effettuati
dai due testimoni, i quali avevano fornito descrizioni differenti circa le
caratteristiche fisiche del soggetto identificato nel Russo ed incompatibili
con le caratteristiche reali del soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

probatorio e travisamento della prova in relazione agli accertamenti sul

1.

Il ricorso è fondato.

2.

Emerge dagli atti che il quadro indiziario a carico dell’imputato è

piuttosto debole. Esso si basa sostanzialmente sull’individuazione
fotografica effettuata dei due testi. Tuttavia tale individuazione è
caratterizzata da una forte dose d’incertezza. Quando un teste dichiara di

come riconoscimento del soggetto; più che un riconoscimento è un
disconoscimento. Quando un altro teste dichiara di riconoscere l’imputato al
60%, tale dichiarazione esprime un forte margine d’incertezza che può
essere superato soltanto in presenza di robusti elementi di riscontro. Nel
caso di specie gli ulteriori elementi indiziari utilizzati dai giudici del merito (il
fatto che il Russo sia stato arrestato per aver compiuto un’altra rapina con il
Marcheselli, reo confesso della rapina oggetto del presente procedimento),
non hanno valore di riscontro per mancanza di gravità indiziaria, sono
elementi idonei ad alimentare sospetti, ma non possono concorrere ad
integrare una prova.

3.

In definitiva il percorso argomentativo della sentenza impugnata è

viziato da gravi carenze logiche e le conclusioni non sono compatibili con il
principio di cui all’art. 533 cod. pen. in base al quale l’imputato per essere
condannato deve risultare colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

4.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con

rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio
nel quale la Corte territoriale procederà a rivalutare gli elementi a carico
dell’imputato alla luce delle regole che governano la formazione della prova
di cui all’art. 192 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso, il 19 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

riconoscere al 30%, la logica impedisce di qualificare tale dichiarazione

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