Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47794 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47794 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• N’DIAYE Monnar, nato a Pikine (Senegal) il giorno 1/1/1974
avverso la sentenza n. 1592/2013 in data 9/5/2013 della Corte di Appello di
Bari;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola FILIPPI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9/5/2013 la Corte di Appello di Bari, in riforma della
sentenza del locale Tribunale del 21/11/2008, per la parte che in questa sede
interessa, ha dichiarato N’DIAYE Monnar colpevole dei reati di cui agli artt. 474 e
648, commi 1 e 2 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione e,
concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato a
pena ritenuta di giustizia.
In estrema sintesi si imputa a N’DIAYE Momar di avere detenuto ai fini di vendita
nr. 138 accessori per abbigliamento con marchi nazionali ed esteri contraffatti e
di avere acquistato o comunque ricevuto i predetti beni di provenienza illecita.
I fatti risultano accertati in Bari il 21/11/2006.

Data Udienza: 19/11/2015

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato personalmente,
deducendo:
1. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
con riferimento ai reati in contestazione in relazione alla carenza investigativa.
Si duole, al riguardo, il ricorrente del fatto di essere stato condannato in sede di
appello pur in presenza di una sentenza di assoluzione pronunciata in primo
grado nella quale si era affermata l’assenza di prova in ordine alla contraffazione

ha proceduto al sequestro degli stessi non aveva le capacità tecniche per
effettuare tale valutazione e non è stata effettuato altro accertamento tecnico al
riguardo.
La decisione della Corte di Appello, non condivisibile in ordine alle motivazioni in
essa esplicitate, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza in materia.
2. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
con riferimento alla omessa indicazione in sentenza della pena pecuniaria che si
tradurrebbe in una violazione della legge penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha motivato in maniera congrua e logica in relazione a
tutti gli elementi che hanno portato alla affermazione della penale responsabilità
dell’imputato in relazione ad entrambi i reati allo stesso in contestazione,
evidenziando in particolare che:
a) nonostante l’assenza di perizia tecnica atta ad accertare la contraffazione dei
beni detenuti dall’imputato non può negarsi che ufficiali della Guardia di Finanza,
dotati di specifica preparazione e competenza in materia di falsi siano abituati
confrontarsi giornalmente con episodi analoghi a quello per cui si procede, non
essendo quindi necessaria alcuna indagine tecnica specialistica per documentare
la contraffazione di notissimi marchi nazionali ed esteri quali quelli rilevati sulle
merci sequestrate;
b) a quanto detto concorrono altri elementi gravemente indiziari quali il fatto che
la merce era trasportata in maniera indifferenziata in grandi sacchi o detenuta
sfusa all’interno di borsoni, priva delle confezioni originali e di documenti di
accompagnamento certificanti la regolarità della provenienza e che l’indagato alla
vista degli operanti si era dato alla fuga così certamente lasciando intendere
l’illiceità della condotta che stava ponendo in essere.

2

dei marchi sui beni di cui alle imputazioni atteso che l’agente verbalizzante che

Questa Corte Suprema ha, al riguardo, già avuto modo di chiarire la
contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata anche attraverso
l’escussione di soggetti qualificati che vantino particolari conoscenze in materia
(Cass. Sez. 2, sent. n. 22343 del 04/05/2010, dep. 11/06/2010, Rv. 247526) la
cui valutazione di attendibilità peraltro rientra nella sfera del merito e, in quanto
tale, è preclusa in sede di legittimità.
A ciò si aggiunga che nel caso in esame la valutazione di sussistenza della

rinvenimento e sequestro dei beni in oggetto ha trovato ulteriore conforto negli
elementi sopra evidenziati (condotta dei detentori/venditori, modalità di
detenzione dei beni e di messa in vendita dei beni, caratteristiche della presenza
sui beni di noti brands italiani ed esteri, assenza delle confezioni originali,
assenza di documentazione contabile circa la provenienza dei beni stessi)
notoriamente indicativi della provenienza delittuosa della merce stessa che per le
sue caratteristiche (e valore) viene comunemente venduta al pubblico attraverso
una catena commerciale autorizzata avente caratteristiche ben diverse.
La Corte di appello per il resto si è correttamente conformata – quanto alla
qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014,
Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la
detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che
abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che
l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera
determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei
cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i
prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare
del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione
non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv.
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di
ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi
(art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici
descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali
non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una
diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

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contraffazione effettuata dal personale di P.G. operante in occasione del

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
E’ infatti di tutta evidenza che l’errore materiale conruto nella sentenza
impugnata che non ha riprodotto nel dispositivo ancheondanna alla multa
invece regolarmente indicata nella parte motiva, giusta la prevalenza del
dispositivo sulla motivazione si è risolto in una statuizione favorevole all’imputato
oggi ricorrente e che non può essere modificata stante l’assenza di una
impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero.

inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del presente ricorso determinando la non
corretta instaurazione del presente rapporto processuale comporta il passaggio
in giudicato della sentenza della Corte di Appello del 9/5/2013, momento nel
quale il termine di prescrizione per il reato di cui al capo A) della rubrica delle
imputazione non era ancora decorso.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2015.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato

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