Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47793 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47793 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ragalmuto Mammino Sauro Salvatore nato a
Capizzi il 25/8/1965
avverso la sentenza del 26/11/2013 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Villardita che ha concluso riportandosi
ai motivi di ricorso e chiedendone raccoglimento, eccependo in subordine
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26/11/2013, la Corte di appello di Catania, in
riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone del 18/1/2011,
impugnata dal Procuratore della Repubblica di Catania, dichiarava
Ragalmuto Mammino Sauro responsabile dei reati a lui ascritti di cui ai capi

1

Data Udienza: 19/11/2015

t

,5

A) 110, 56 – 629 comma 2 cod. pen., B) 110, 635 comma 1 cod. pen.,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena
di anni due e mesi sei di reclusione ed C 600,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale accoglieva, nei termini sopra indicati, l’appello
proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui, tra
l’altro aveva mandato assolto Ragalmuto Mamrnino Sauro dai reati allo

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge nonchè mancanza, contraddittorietà, manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 cod. pen. per essere stato ritenuto
il concorso dell’attuale imputato nel reato di cui al capo a), evidenziandosi
il travisamento della testimonianza della persona offesa e della teste Vicari
Graziana.
2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
con riferimento al reato di cui al capo b) dell’imputazione, evidenziando
come dal dibattimento fosse risultato soltanto che il Roccuzzo avesse posto
in essere il danneggiamento della telecamera, non essendovi elementi per
ipotizzare un concorso del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso merita accoglimento per essere fondati i motivi proposti,
imponendosi, per le ragioni che seguono, l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
Segnatamente entrambi i motivi attengono all’intervenuta
dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati allo stesso ascritti
in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la
sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di prime cure.
Deve, al riguardo ed in via preliminare, osservarsi che il processo
penale vigente in Italia, quale delineato dal legislatore del 1989, prevede
un giudizio di primo grado a struttura tipicamente accusatoria, nell’ambito
del quale, quanto meno in linea generale, la prova viene acquisita, nel
contraddittorio delle parti dinanzi al giudice imparziale e terzo; ed al
principio del contraddittorio, consacrato a livello costituzionale nell’art. 111

2

stesso ascritti.

Cost., si affiancano a livello di legge ordinaria, come cardini del nuovo
processo penale, i principi dell’oralità e dell’immediatezza. Nell’ambito di
questo sistema processuale è stato, tuttavia, mantenuto, a differenza di
quanto avviene nei cosiddetti sistemi accusatori puri, attraverso il giudizio
di appello, il doppio grado di giurisdizione che consiste nella possibilità di
ottenere sulla medesima imputazione una seconda pronuncia destinata a
prevalere sulla prima: nel rispetto dei limiti delle impugnazioni proposte

rivedere in peius o in melius la prima decisione. A ciò si può pervenire, in
linea generale, attraverso l’esame del medesimo materiale probatorio
formatosi in primo grado, essendo la possibilità di escutere testimoni o
assumere nuove prove, attraverso la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, un’eccezione subordinata alla presenza di rigorosi
presupposti. Nell’ambito di questo sistema delineato dal legislatore merita
particolare attenzione, alla luce dei successivi interventi del legislatore,
della Corte Costituzionale ed in particolare, per quel che nel seguito si dirà,
delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, l’ipotesi, che è
quella di cui si discute nell’ambito del presente ricorso, della sentenza di
assoluzione in primo grado riformata, in seguito all’impugnazione da parte
del Pubblico Ministero, in una sentenza di condanna. Trattasi, difatti, di una
situazione del tutto atipica sia rispetto al sistema accusatorio puro che con
riguardo al principio del doppio grado di giurisdizione; difatti, da un lato,
l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato viene dichiarata
sulla base di un esame cartaceo degli atti assunti in primo grado con
conseguente compromissione della dialettica processuale delle parti nel
momento di assunzione della prova; e, da un altro lato, l’imputato si ritrova
privato del doppio grado di giurisdizione, potendo, contro la sentenza in
grado di appello proporre soltanto ricorso in Cassazione per motivi di
legittimità, essendo di fatto preclusa una rivisitazione nel merito della
decisione che lo ha riconosciuto colpevole. L’intervento del legislatore sul
sistema, attuato con la legge n. 46 del 2006, non ha potuto sortire gli
effetti auspicati da autorevole dottrina che aveva evidenziato le sopra
esposte criticità soprattutto dopo l’entrata in vigore della nuova
formulazione dell’art. 111 Cost., essendo stato dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale. Ciononostante la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità si era da tempo dimostrata sensibile alle problematiche di
sistema fin qui evidenziate, enucleando, ancor prima degli interventi della

3

dalle parti è prevista con il secondo grado di giudizio la possibilità di

giustizia sovranazionale, dei limiti precisi entro i quali poteva addivenirsi, in
seguito all’impugnazione della parte pubblica, alla riforma in peius della
sentenza di assoluzione in primo grado.
Nella direzione ora segnalata

si è affermato che, in tema di

motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la
decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del
proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente

conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato (sez. U. n. 33748 del
12/07/2005, Rv. 231679). Si è parlato al riguardo di motivazione
«rafforzata» per evidenziare come essa debba essere particolarmente
pregante ed approfondita; segnatamente si è, acutamente, precisato che la
sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado
deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le
ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria,
dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli
argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo
ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e
deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi
pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte
operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova
diversi o diversamente valutati (sez. 6 n. 6221 del 20/4/2005, Rv. 233083;
sez. 6 n. 22120 del 29/4/2009, Rv. 243946).
Nella direzione finora indicata effettivamente i giudici di appello,
hanno dato conto, in modo logico, del ragionamento seguito, che li ha
portati a riformare la decisione assunta dal giudice di prime cure,
confutando gli argomenti posti a base della sentenza di primo grado, in
forza dei quali si era pervenuti ad un’assoluzione dell’imputato dai reati
ascritti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen., per non avere
commesso il fatto. Nella direzione segnalata sono state, attentamente,
valutate, quanto al reato di cui al capo a), le dichiarazioni della persona
offesa Santagati Maria e della di lei figlia Vicari Graziana ed è stato oggetto
di specifica riconsiderazione, con confutazione delle argomentazioni
contenute nella decisione di primo grado, il ruolo assunto nella vicenda
dall’attuale ricorrente. Ed anche con riferimento al reato di cui al capo b),

4

i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando

sono state riconsiderate, sulla base dei canoni sopra evidenziati, le
risultanze processuali con particolare riguardo alle immagini registrate dalle
videocamere ed alla deposizione del mar. Polifrone.
Ma ciò nonostante la sentenza impugnata non può superare le
censure di legittimità

di legittimità prospettate dal ricorrente, con

particolare riferimento al reato di cui al capo a), in ordine alla valutazione

Graziana, in base alle quali i giudici di appello hanno ritenuto configurabile
il concorso dell’attuale ricorrente nella tentata estorsione posta in essere
dal coimputato, Roccuzzo Salvatore. Giudicato separatamente.
Su specifico punto occorre, in primo luogo, soffermarsi sull’effetto
devolutivo dell’appello proposto dalla parte pubblica avverso la sentenza di
assoluzione, per precisare quali erano i diritti che l’imputato, assolto in
primo grado, poteva fare vale nel giudizio di appello instaurato solo su
iniziativa del Pubblico Ministero; in una tale fattispecie questa Corte ha
avuto modo di affermare: <> (sez. U n. 33748 del 12/7/2005, Rv.
231675). Ed anche più recentemente ed in particolare dopo l’intervento
della Corte Costituzionale (sentenza n. 23 del 2007), questa Corte ha avuto
modo di affermare, anche in ragione del principio del ragionevole dubbio,
che era stato introdotto dal legislatore con la già citata legge n. 46 del
2006, che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria
non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa
valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi

5

delle dichiarazioni della persona offesa Santagati Maria e della teste Vicari

ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella
operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva
superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (sez. 6 n. 46847
del 10/7/2012, Rv. 253718; sez. 6 n. 1266 del 10/10/2012, Rv. 254024).
Nella ora descritta elaborazione si è inserita la decisione della Corte
EDU (Corte EDU, 5/7/2011, Dan contro Moldavia) che ha ravvisato la

giusto processo, nell’ipotesi in cui il processo di appello, che aveva portato
ad un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, si era svolto
in assenza di qualsiasi attività istruttoria e sulla base del solo esame
testuale delle prove assunte nel giudizio di primo grado. Segnatamente i
giudici di Strasburgo, pur riconoscendo la piena compatibilità con i principi
affermati dalla Convenzione della possibilità della condanna pronunciata dal
giudice di appello in riforma di una pronuncia assolutoria in primo grado,
hanno affermato che, laddove il diverso epilogo decisorio scaturisca, come
quanto meno parzialmente avvenuto nel caso di specie, da una diversa
valutazione di attendibilità di prove orali considerate decisive, l’art. 6 della
Convenzione impone l’assunzione diretta da parte dei giudici di appello
delle suddette prove orali, in ordine alle quali si ritiene di dovere modificare
il giudizio di attendibilità espresso dai primi giudici. Ciò oggi rappresenta
un principio che, in forza dell’art. 117 Cost. nell’interpretazione datane
dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 2001), deve trovare diretta
applicazione nel nostro diritto interno; in tal senso si è, appunto, affermato
che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, integrano, quali norme interposte, il parametro
costituzionale espresso dall’art. 117 comma 1 Cost., nella parte in cui
impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali.
Deve ancora evidenziarsi che alla suddetta decisione della Corte
EDU altre ne sono seguite che hanno ulteriormente ampliato e chiarito,
sempre nella direzione sopra indicata, il principio del diritto ad un equo
processo fissato dall’art. 6 della Convenzione. Così in particolare si è
espressamente precisato che, in base al suddetto principio, l’accusato ha il
diritto di confrontarsi con i testimoni alla presenza del giudice chiamato a
decidere, con pieni poteri sulla valutazione del fatto e del diritto, sulla sua
colpevolezza ed innocenza (Corte EDU 5/3/2013, Manolachi contro

6

violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione per violazione dei principi del

Romania). In sostanza, precisano ancora i giudici di Strasburgo, il diritto
all’equo processo è il diritto ad un’affidabile valutazione dell’attendibilità
della prova orale, che può essere garantita solo dall’assunzione diretta della
stessa da parte del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità
dell’imputato (Corte EDU 9/4/2013, Fluera contro Romania). Ed ancora si
è ribadito che è incompatibile con le garanzie convenzionali il ribaltamento
della sentenza di assoluzione fondato su una mera rivalutazione della

nuova audizione dei testimoni, con l’ulteriore precisazione che a tale
incombente il giudice di appello deve procedere anche d’ufficio in assenza
di un’esplicita richiesta di parte (Corte EDU 4/6/2013, Hani contro
Romania).
La giurisprudenza di questa Corte, chiamata a confrontarsi con i
richiamati principi, si è trovata, in un primo momento, a doverne
circoscrivere in modo netto e preciso gli ambiti di applicazione,
evidenziando le fattispecie concrete alle quali si era riferita la Corte EDU e
nell’ambito delle quali, soltanto, si era ritenuto indispensabile, in caso di
ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, risentire i testimoni
già escussi in quel grado di giudizio. In sostanza si è precisato che, con
riferimento al giudizio di appello, la violazione del principio stabilito dall’art.
6, par. 1 CEDU è ancorata al duplice requisito della decisività della prova
testimoniale per pervenire, ribaltando l’esito assolutorio del primo grado di
giudizio, ad un giudizio di penale responsabilità, e della necessità, ai
medesimi fini, di operare una rivalutazione, in termini di attendibilità, della
medesima prova testimoniale; il tutto sulla base della semplice lettura
delle dichiarazioni rese dai testi in questione nel giudizio di primo grado,
senza procedere ad un nuovo esame degli stessi (sez. 5 n. 38085 del
5/7/2012, Rv. 253541; sez. 2 n. 46065 del 8/11/2012, Rv. 254726; sez. 5
n. 10965 del 11/1/2013, Rv. 255223; sez. 6 n. 16566 del 26/2/2013, Rv.
254623). Quindi il principio è venuto affermandosi nella giurisprudenza di
questa Corte anche in chiave positiva e non più limitata alla necessità di
circoscriverne l’ambito di operatività: in tal senso si è, appunto, detto che
in caso di riforma “in peius”, da parte del giudice d’appello, della sentenza
di assoluzione in primo grado laddove l’affermazione di penale
responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell’attendibilità di
prove orali considerate decisive, sussiste l’obbligo, in forza dell’art. 6 par. 1
CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, di procedere alla

7

testimonianza assunta in primo grado, laddove non si sia proceduto alla

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel
contraddittorio delle parti, i suddetti testimoni (sez. 2 n. 45971 del
15/10/2013, Rv. 257502; sez. 5 n. 47106 del 25/9/2013, Rv. 257585).
Passando a calare i principi sopra enunciati nel caso di specie deve
rilevarsi che i giudici di appello sono pervenuti all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato, quanto meno con riferimento al reato di cui al
capo a), sulla base di una diversa valutazione delle testimonianze della

segmento nel quale ormai deve considerarsi vigente nell’ordinamento il
sopra richiamato principio stabilito dalla Corte EDU; in sostanza la Corte
territoriale, pur avendo ritenuto di valutare diversamente, rispetto al
giudice di prime cure, le sopra richiamate prove orali, non ha avvertito la
necessità di procedere, attraverso la riapertura dell’istruttoria
dibattimentale, all’audizione dei suddetti testimoni, onde saggiarne, in
attuazione del principio di oralità ed in particolare attraverso il metodo del
contraddittorio, l’attendibilità. Ciò, per le ragioni sopra dette, si pone in
violazione del principio del giusto processo stabilito dall’art. 6 par. 1 della
CEDU, nell’interpretazione che alla norma convenzionale e’ stata data, nelle
decisioni sopra citate, dalla Corte sovranazionale, vincolanti per il giudice
italiano. Difatti dall’esame della sentenza impugnata si evince chiaraménte
la rilevanza e la decisività della valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni rese dai suddetti testi, in assenza delle quali non sarebbe
stato possibile per la Corte territoriale pervenire ad un’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato; ciò comporta che, per potere
adeguatamente dissentire dal giudizio di inattendibilità espresso in primo
grado senza incorrere nel vizio di motivazione, era necessario l’esame
diretto anche da parte dei giudici di appello dei testimoni. È proprio in
ordine a questo specifico punto non può che convenirsi con i giudici di
Strasburgo sulla particolare delicatezza e complessità del compito affidato
al giudice chiamato a valutare l’attendibilità di un testimone; a ciò
consegue che, in aderenza ai principi propri del rito accusatorio, quanto
meno in linea generale e con le previste eccezioni, per potere
adeguatamente esprimere detto giudizio e’ indispensabile l’esame diretto
delle fonti di prova orale da parte del giudice dello stesso chiamato a
valutarne l’attendibilità, non essendo a tal fine sufficiente la mera lettura
dei verbali delle dichiarazioni raccolte da altro giudice.
La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra

8

fPà,

persona offesa e della figlia della stessa, inserendosi proprio in quel

esposte, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Catania, perché proceda a nuovo giudizio in ordine ai reati ascritti
all’imputato. Al riguardo, in base a quanto previsto dall’art. 173, comma 2
disp. att. cod. proc. pen., il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente
principio di diritto: ove all’esito del giudizio di appello si intenda riformare
in peius una sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione
dell’attendibilità di prove dichiarative assunte in primo grado, è

sentenza della Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia, procedere alla
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per escutere direttamente i testi
dinanzi al medesimo giudice chiamato a rivalutare la prova.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Catania per nuovo giudizio.

Roma, 19 novembre 2015

Il Presidente
relli Palombi di Montrone

dott. Mario Gentile

(AA 0

indispensabile, in forza dell’art. 6 CEDU così come interpretato dalla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA