Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47792 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47792 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Corte Rocco, nato a Magenta il 9/8/1974
avverso la sentenza 4/4/2013 della Corte d’appello di Milano, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 4/4/2013, la Corte di appello di Milano
in parziale riforma della sentenza 17/5/2012 del Tribunale di

Milano, riduceva la pena inflitta a Corte Rocco per i reati di estorsione
tentata e lesioni personali, rideterminandola in anni uno, mesi sette di
reclusione ed €.600,00 di multa.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

1

Data Udienza: 19/11/2015

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ma diminuiva la
pena inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

deducendo:
3.1

erronea valutazione della penale responsabilità dell’imputato per la

dichiarazioni delle persone offese;
3.2

Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica, eccependo

che il fatto doveva essere derubricato nel reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.
3.3

Violazione di legge, dolendosi del mancato assorbimento del reato di

lesioni personali in quello di tentata estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo, le censure in punto di

responsabilità si risolvono in generiche doglianze circa l’inattendibilità delle
dichiarazioni delle persone offese, vale a dire di tutta la famiglia Germani.
In punto di diritto secondo l’insegnamento di questa Corte:
“In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero
convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della
parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela
con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal
reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo,
può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia
sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non
richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non
sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità” (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 6910 del 27/04/1999 Ud. (dep.01/06/1999 ) Rv.
213613; Sez. 5, Sentenza n. 8934 del 09/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000)

2

lacunosità degli elementi di prova, fondati esclusivamente sulle

Rv. 217355; Sez. 2, Sentenza n. 4281 del 17/08/2000 Cc. (dep.
24/08/2000) Rv. 217419).

3.

Tanto premesso, occorre precisare che: “in tema di prove, la

valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una
questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio
motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di
legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste

(dep.25/02/2008 ) Rv. 239342).

4.

Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte

territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo
dell’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese è stato effettuato
dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logicogiuridici. Pertanto le censure del ricorrenti in punto di credibilità della
persona offesa risultano destituite di fondamento.

5.

Ugualmente inammissibile è il motivo in ordine alla qualificazione

giuridica del fatto. Intervenendo sull’argomento, questa Corte ha precisato
che <

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