Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47791 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47791 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Ravasi Nicolò, nato a Copparo il 12/4/1981
Manara Alex, nato a Como il 4/11/1986
avverso la sentenza 12/4/2013 della Corte d’appello di Milano, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
udito per Ravasi Nicolò, l’avv. Marco Faveri e per Manara Alex l’avv. Adriana
Facchin, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 12/4/2013, la Corte di appello di Milano, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, in data 14/12/2011,
riconosciute le attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante
contestata, riduceva la pena inflitta a Manara Alex, rideterminandola in anni

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Data Udienza: 19/11/2015

due, mesi tre di reclusione ed €. 700,00 di multa; confermava la condanna
ad anni quattro di reclusione ed €.1.500,00 di multa inflitta a Ravasi Nicolò.

2.

Entrambi gli imputati rispondevano di concorso in rapina aggravata e

lesioni personali in danno di Chinello Stefano Beniamino. La Corte
territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello, e confermava
le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità

3.

Avverso tale sentenza propongono personalmente ricorso entrambi

gli imputati sollevando motivi sostanzialmente analoghi. I ricorrenti
deducono violazione di legge in relazione alle regole che governano la
formazione della prova e di vizio della motivazione e si dolgono che la Corte
abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, Chinello
Stefano Beniamino malgrado i precedenti, segnalati dalla difesa, che
deponevano per l’esistenza di motivi di rancore fra il Chinello e il Manara
ed il comportamento poco affidabile che lo stesso Chinello aveva tenuto in
un precedente processo in cui era stato assunto come testimone.
Eccepiscono che le dichiarazioni del teste a carico non trovano riscontro nel
referto del pronto soccorso, dal quale non emergono né ecchimosi, né
ematomi, né possono ritenersi riscontrate dal padre, il quale ha solo
dichiarato quanto appreso dal figlio. Manara Alex si duole anche della
mancata derubricazione del reato di lesioni personali in quello di percosse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non

consentiti nel giudizio di legittimità.

2.

Le censure dedotte ripropongono le stesse doglianze sollevate con i

motivi d’appello che la Corte territoriale ha respinto confutandole con
motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici. Per quanto riguarda le
censure in punto di attendibilità della persona offesa occorre rilevare in
punto di diritto che secondo l’insegnamento di questa Corte:
“In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero
convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della

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di entrambi gli imputati in ordine ai reati a loro concorsualmente ascritti.

parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela
con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal
reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo,
può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia
sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non
richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non
sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità” (Cass.

213613; Sez. 5, Sentenza n. 8934 del 09/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000)
Rv. 217355; Sez. 2, Sentenza n. 4281 del 17/08/2000 Cc. (dep.
24/08/2000) Rv. 217419).

3.

Tanto premesso, occorre precisare che: “in tema di prove, la

valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una
questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio
motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di
legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste
contraddizioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud.
(dep.25/02/2008 ) Rv. 239342).

4.

Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte

territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo
dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato effettuato
dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logicogiuridici. Pertanto tutte le censure dei ricorrenti in punto di credibilità della
persona offesa risultano destituite di fondamento.

5.

Infine è inammissibile anche l’ulteriore motivo in punto di

derubricazione del reato di lesioni personali in quello di percosse, atteso che
la difesa ricorrente non ha indicato alcun elemento idoneo a superare la
certificazione di lesioni derivante dal certificato del pronto soccorso.

6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

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Sez. 5, Sentenza n. 6910 del 27/04/1999 Ud. (dep.01/06/1999 ) Rv.

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle

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