Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47790 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47790 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

CAMPANILE Stefano, nato a Milano il giorno 25/5/1971
CAMMARATA Antonino, nato a Solingen (Germania) il giorno 16/3/1977

avverso la sentenza n. 3755/2013 in data 28/5/2013 della Corte di Appello di
Milano;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola FILIPPI, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell’imputato CAMPANILE, Avv. Antonio DI CICCO in
sostituzione dell’Avv. Roberto GRITTINI, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso ai motivi del quale si è riportato,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/5/2013 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Vigevano in data 28/10/2010, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di CAMPANILE Stefano e CAMMARATA Antonino
in relazione ai reati di cui ai capi B, C ed E della rubrica delle imputazioni per
essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la
declaratoria di penale responsabilità degli stessi imputati in relazione al reato di
concorso in rapina aggravata ai danni di DI GILIO Domenico di cui al capo A
riducendo la pena comminata agli stessi in termini ritenuti di giustizia.

Data Udienza: 19/11/2015

I fatti risalgono al 7/5/2005.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato CAMPANILE
personalmente e l’imputato CAMMARATA per mezzo del difensore, deducendo:
1. il CAMPANILE:
1.a Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art. 628 cod. pen.
Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che nel caso in esame non sarebbe

alcuno spossessamento del proprio bene e non avendo esso CAMPANILE
instaurato alcuna autonoma signoria sul bene stesso.
1.b Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod proc. pen. per erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Si duole, al riguardo, il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, elencando al riguardo una serie di pronunce di questa
Corte Suprema e lamentando una carenza di motivazione sul punto.
1.c Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata
assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale
relativamente a prove a discarico della responsabilità del ricorrente.
Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe erroneamente
ritenuto di non acquisire uno scritto pervenuto dalla moglie dell’imputato dal
quale risultava una circostanza che avrebbe portato alla esclusione della
responsabilità dell’imputato in relazione al reato per il quale è intervenuta
sentenza di condanna.
1.d Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza,
contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Segnala, al riguardo, il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata
sarebbe viziata in quanto la Corte di Appello sarebbe incorsa in un travisamento
della prova e nella stessa non si sarebbe operato un rigoroso riscontro delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2. per CAMMARATA:
2.a Mancanza di motivazione e motivazione per relationem ex art. 606, comma
1, lett. e) cod. proc. pen.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di Appello avrebbe
omesso di rispondere a tutte le doglianze formulate dalla difesa in relazione alla
ricostruzione del fatto storico, affidandosi esclusivamente a certificati medici che

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configurabile il reato di rapina in quanto la persona offesa non avrebbe subito

certificano le lesioni patite dalla persona offesa ma non accertando la causa delle
stesse.
Nulla avrebbe riferito la Corte di Appello circa il cambio di versione della persona
offesa, in merito al possesso della signora TRISIC (moglie della persona offesa ndr.) di una scheda telefonica intestata al ricorrente, circostanza quest’ultima da
ritenersi di assoluta rilevanza.
2.b Mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod.

Si duole, al riguardo, anche la difesa del ricorrente della mancata acquisizione da
parte della Corte di Appello del documento depositato dalla ex moglie
dell’imputato CAMPANILE.
2.c Illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello non
avrebbe adeguatamente trattato le doglianze proposte in sede di gravame nelle
quali si segnalava che:
a) la valutazione della reticenza dei testi da parte del Giudice di prime cure era
forzata e non condivisibile;
b) non è vero che i testi hanno ribadito le accuse formulate agli imputati nei capi
di imputazione;
c) non è corretto affermare che tra il DI GILIO ed il CAMMARATA erano intercorsi
rapporti illeciti;
d) la giustificazione data dal Tribunale al fatto che la TRISIC era in possesso di
una scheda telefonica intestata al CAMMARATA è illogica;
e) appare ragionevole ritenere che il DI GILIO la sera dei fatti possa avere
partecipato ad una rissa ed abbia poi giustificato alla moglie le lesioni patite
accusando gli imputati ed in particolare il CAMMARATA nei confronti del quale
nutriva profondo odio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso formulato nel ricorso dell’imputato CAMPANILE e di
cui al superiore punto 1.a è inammissibile in quanto assolutamente generico
constando esclusivamente di una affermazione apodittica relativa al fatto che la
persona offesa non avrebbe subito alcuno spossessamento del proprio bene non
avendo esso CAMPANILE instaurato alcuna autonoma signoria sul bene stesso.
Detto motivo non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di
merito ed è quindi privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c)
c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua

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proc. pen.

e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato. E’ appena il caso di ricordare che il
ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
specificamente gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
2. Il secondo motivo di ricorso dell’imputato CAMPANILE vertente sul mancato

generico (constando di fatto in una sterile elencazione di massime
giurisprudenziali ed essendo privo dell’indicazione di qualsivoglia elemento tale
da spiegare le ragioni per le quali avrebbero dovuto essere riconosciute
all’imputato le invocate circostanze attenuanti) è manifestamente infondato.
La Corte di Appello ha chiarito in modo congruo che il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche è dovuto al fatto che non è emerso alcun
elemento da valorizzare positivamente ai fini della loro concessione, neppure un
corretto comportamento processuale degli imputati avendo essi cercato di
calunniare le persone offese.
Al riguardo è appena il caso di ricordare che per costante orientamento di questa
Corte Suprema, condiviso anche dall’odierno Collegio, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle
attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti
gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione
delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di
preponderante rilievo e che il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di
elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 44071 del
25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).
3. Il terzo motivo di ricorso formulato dall’imputato CAMPANILE ed il secondo
motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato CAMMARATA appaiono
meritevoli di trattazione congiunta per identità di materia vertendo entrambi
sulla mancata acquisizione da parte della Corte di Appello di uno scritto
asseritamente proveniente dalla ex moglie dell’imputato CAMPANILE.
Va detto subito che entrambi i motivi di ricorso oltre che palesemente generici
sono manifestamente infondati.
Come si evince dalla sentenza impugnata la Corte di Appello non ha accolto la
richiesta di acquisizione del predetto documento per due ragioni: la incerta

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riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che palesemente

provenienza del documento caratterizzato da sottoscrizione illeggibile e la non
necessità di acquisizione dello stesso (nell’ottica di rinnovazione istruttoria)
essendo presenti in atti elementi sufficienti per la decisione.
Per contro i ricorrenti si sono limitati a proporre la doglianza senza neppure
procurare di allegare il documento de qua od illustrarne in modo adeguato il
contenuto così non consentendo a questa Corte neppure di apprezzare
l’eventuale portata dello stesso.

ravvisabile nel caso in esame avendo la Corte di Appello adeguatamente
evidenziato le ragioni della mancata acquisizione ed irrilevanza ai fini del
decidere del documento de quo e ciò alla luce della consolidata giurisprudenza di
questa Corte Suprema secondo la quale “il giudice d’appello ha l’obbligo di
motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel
caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche
motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi
sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo” (Cass. Sez. 6, sent. n.
11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893).
4. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso formulato dall’imputato CAMPANILE
nonché il primo ed il terzo motivo di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato
CAMMARATA appaiono anch’essi meritevoli di trattazione congiunta vertendo
tutti su asserite carenze motivazionali della decisione impugnata.
Deve, al riguardo, essere immediatamente rilevata la assoluta genericità del
motivo di ricorso del CAMPANILE, consistente anche in questo caso in
affermazioni apodittiche che non si confrontano con la motivazione della
sentenza impugnata.
Quanto, poi, ai motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato
CAMMARATA deve essere innanzitutto ricordato che ai fini del controllo di
legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di
appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo
corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed
operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep.
04/11/2013, Rv. 257595).
È, poi, consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione

per

relatíonem sia legittima quando, come nel caso in esame, «1) faccia riferimento,

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Nessuna violazione riconducibile all’art. 606, lett. d), cod. proc. pen. è comunque

recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui
motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del
provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha
preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto
di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da
motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al

ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo
della valutazione o dell’impugnazione». (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del
21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664).
Nel giudizio di appello, è – del resto – consentita la motivazione “per relationem”
alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall’appellante
non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente
esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838
del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).
Quanto, poi, alla valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato va
ricordato che “in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona
offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può
essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in
manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep.
08/10/2013, Rv. 257241) il che non risulta certamente dimostrato nel caso in
esame.
Da ultimo non può non evidenziarsi come il ricorso proposto nell’interesse
dell’imputato CAMMARATA sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà
di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la
Novella. La modifica normativa dell’articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui
alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del
controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e
non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del

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momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica

fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta giudice della motivazione.
Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine
all’odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può
essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è

del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa
sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il
limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass.
Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2,
sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure
dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima
conclusione della sentenza di primo grado esplicitando la propria decisione con
una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno
contraddittoria.
Ciò rende manifestamente infondate le doglianze al riguardo sollevate.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere
dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma

‘orno 19 novembre 2015.

stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione

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