Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4779 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4779 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLITANO DARIO N. IL 12/04/1962
avverso la sentenza n. 5691/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 06/11/2014
100 Politano Dario
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in
epigrafe avver p sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine M reatq di cui a rt. 186.2(del Codice della strada è manifestamente
ti
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici: le attenuanti generiche sono state negate e la pena è stata determinata considerando
la non trascurabile gravità dei fatti ed i numerosi e gravi precedenti penali.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 6 novembre 2014
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-